Art. 68. (a) (b)
          (( Controversie relative ai rapporti di lavoro ))
((  1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro  alle
dipendenze  delle  pubbliche  amministrazioni  di cui all'articolo 1,
comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui
al comma 4,  incluse  le  controversie  concernenti  l'assunzione  al
lavoro  e  le  indennita'  di  fine  rapporto,  comunque denominate e
corrisposte,  ancorche'  vengano  in  questione  atti  amministrativi
presupposti.    Quando  questi  ultimi  siano rilevanti ai fini della
decisione, il giudice li disapplica, se  illegittimi.  L'impugnazione
davanti  al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante
nella controversia non e' causa di sospensione del processo.
 2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi  o  di  condanna,
richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali
riconosce  il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione
e' avvenuta in violazione di norme sostanziali o  procedurali,  hanno
anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di
lavoro.
 3.  Sono  devolute  al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali  delle
pubbliche  amministrazioni  ai  sensi dell'articolo 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300 (c) e le controversie, promosse da organizzazioni
sindacali, dall'A.R.A.N. o dalle pubbliche amministrazioni,  relative
alle  procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 e
seguenti del presente decreto.
 4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei
dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche',  in  sede  di
giurisdizione  esclusiva,  le  controversie  relative  ai rapporti di
lavoro di cui all'articolo 2,  commi  4  e  5,  ivi  comprese  quelle
attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
 5.  Nelle  controversie  di  cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui al
comma 3 dell'articolo 68-bis, il ricorso per Cassazione  puo'  essere
proposto  anche  per  violazione o falsa applicazione dei contratti e
accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 45. ))
  (a) Articolo sostituito dall'art. 29  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'articolo 68 sostituito:
  "Art.  68 (Giurisdizione). - 1. Sono dovute al giudice ordinario in
funzione di giudice del lavoro tutte le controversie  riguardanti  il
rapporto  di  lavoro  dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
con esclusione delle materie di cui ai numeri da 1 a 7  dell'articolo
2,  comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. In ogni
caso sono devolute al giudice ordinario in funzione  di  giudice  del
lavoro  le controversie, attinenti al rapporto di lavoro in corso, in
tema di:
   a) periodi di prova;
   b) diritti patrimoniali di natura retributiva;
   c) diritti patrimoniali di natura idennitaria e risarcitoria;
   d)  progressioni  e  avanzamenti  e  mutamenti  di  qualifica o di
livello;
   e) applicazione dei criteri previsti dai  contratti  collettivi  e
dagli  atti  di  organizzazione  dell'amministrazione  in  materia di
ferie, riposi, orario ordinario e straordinario, turni  di  lavoro  e
relativa distribuzione, permessi e aspettative sindacali;
   f) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
   g)  sospensione  ed  altre  vicende  modificative  del rapporto di
lavoro;
   h) trasferimenti individuali e procedure di mobilita';
   i) sanzioni disciplinari;
   l) risoluzione del rapporto di lavoro;
   m)  previdenza  ed  assistenza,  con  esclusione   della   materia
pensionistica riservata alla Corte dei conti;
   n) diritti sindacali, comportamenti diretti ad impedire o limitare
l'esercizio  della  liberta'  e dell'attivita' sindacale, nonche' del
diritto di sciopero e violazione di clausole concernenti i diritti  e
l'attivita' del sindacato contenute nei contratti collettivi;
   o) pari opportunita' e discriminazione nei rapporti di lavoro.
  2.  Restano  devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo
le controversie relative ai rapporti di impiego del personale di  cui
all'articolo 2, commi 4 e 5.
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal terzo
anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e
comunque  non  prima  della  fase transitoria di cui all'articolo 72.
Durante  tale  periodo  resta  ferma  la  giurisdizione  del  giudice
amministrativo;  detta  giurisdizione  resta  ferma  altresi'  per le
controversie pendenti dinanzi al giudice  amministrativo  al  termine
della predetta fase transitoria.
  4. Entro il 30 giugno 1994 la Presidenza del Consiglio dei Ministri
trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento del contenzioso,
evidenziando   le   esigenze   di   riordino   della  magistratura  e
dell'Avvocatura  dello  Stato  e  ogni  altra  misura   organizzativa
eventualmente necessaria.".
  (b)  Si  veda l'art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80.
  (c) La legge 20 maggio 1970, n. 300, contiene: "Norme sulla  tutela
della  liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita'  sindacale  nei  luoghi  di   lavoro   e   norme   sul
collocamento."  Si riporta il testo del relativo art. 28:
  "Art.  28. (Repressioni della condotta antisindacale). - Qualora il
datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire  o
limitare  l'esercizio  della  liberta'  e  della  attivita' sindacale
nonche' del diritto di sciopero, su ricorso  degli  organismi  locali
delle  associazioni  sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il
pretore del luogo ove e' posto in essere il comportamento denunziato,
nei due giorni successivi, convocate le  parti  ed  assunte  sommarie
informazioni,  qualora  ritenga  sussistente  la violazione di cui al
presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto  motivato  ed
immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo
e la rimozione degli effetti.
  L'efficacia  esecutiva  del  decreto  non puo' essere revocata fino
alla sentenza con cui il pretore in funzione di  giudice  del  lavoro
definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
  Contro  il  decreto  che  decide  sul  ricorso e' ammessa, entro 15
giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti
al pretore in funzione di guidice del lavoro che decide con  sentenza
immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli
413 e seguenti del codice di procedura civile.
  Il  datore  di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo
comma, o alla sentenza pronunciata nel  giudizio  di  opposizione  e'
punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
  L'autorita'  giudiziaria  ordina  la  pubblicazione  della sentenza
penale di condanna nei modi stabiliti  dall'articolo  36  del  codice
penale.
  Se il comportamento di cui al primo comma e' posto in essere da una
amministrazione  statale  o  da un altro ente pubblico non economico,
l'azione e' proposta con ricorso davanti al pretore  competente,  per
territorio.
  Qualora   il   comportamento  antisindacale  sia  lesivo  anche  di
situazioni  soggettivi  inerenti   al   rapporto   di   impiego,   le
organizzazioni  sindacali  di  cui  al  primo  comma,  ove  intendano
ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi  delle  predette
situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo
regionale  competente  per territorio, che provvede in via di urgenza
con le modalita' di cui al primo comma. Contro il decreto che  decide
sul ricorso e' ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del
decreto  alle  parti,  opposizione davanti allo stesso tribunale, che
decide con sentenza immediatamente esecutiva".