Art. 68. (a) (b) (( Controversie relative ai rapporti di lavoro )) (( 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e le indennita' di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorche' vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non e' causa di sospensione del processo. 2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione e' avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. 3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c) e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'A.R.A.N. o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 e seguenti del presente decreto. 4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonche', in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi. 5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui al comma 3 dell'articolo 68-bis, il ricorso per Cassazione puo' essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 45. )) (a) Articolo sostituito dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'articolo 68 sostituito: "Art. 68 (Giurisdizione). - 1. Sono dovute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con esclusione delle materie di cui ai numeri da 1 a 7 dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. In ogni caso sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie, attinenti al rapporto di lavoro in corso, in tema di: a) periodi di prova; b) diritti patrimoniali di natura retributiva; c) diritti patrimoniali di natura idennitaria e risarcitoria; d) progressioni e avanzamenti e mutamenti di qualifica o di livello; e) applicazione dei criteri previsti dai contratti collettivi e dagli atti di organizzazione dell'amministrazione in materia di ferie, riposi, orario ordinario e straordinario, turni di lavoro e relativa distribuzione, permessi e aspettative sindacali; f) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; g) sospensione ed altre vicende modificative del rapporto di lavoro; h) trasferimenti individuali e procedure di mobilita'; i) sanzioni disciplinari; l) risoluzione del rapporto di lavoro; m) previdenza ed assistenza, con esclusione della materia pensionistica riservata alla Corte dei conti; n) diritti sindacali, comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e dell'attivita' sindacale, nonche' del diritto di sciopero e violazione di clausole concernenti i diritti e l'attivita' del sindacato contenute nei contratti collettivi; o) pari opportunita' e discriminazione nei rapporti di lavoro. 2. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di impiego del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5. 3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non prima della fase transitoria di cui all'articolo 72. Durante tale periodo resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo; detta giurisdizione resta ferma altresi' per le controversie pendenti dinanzi al giudice amministrativo al termine della predetta fase transitoria. 4. Entro il 30 giugno 1994 la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento del contenzioso, evidenziando le esigenze di riordino della magistratura e dell'Avvocatura dello Stato e ogni altra misura organizzativa eventualmente necessaria.". (b) Si veda l'art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. (c) La legge 20 maggio 1970, n. 300, contiene: "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento." Si riporta il testo del relativo art. 28: "Art. 28. (Repressioni della condotta antisindacale). - Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e della attivita' sindacale nonche' del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove e' posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso e' ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di guidice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. L'autorita' giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale. Se il comportamento di cui al primo comma e' posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione e' proposta con ricorso davanti al pretore competente, per territorio. Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettivi inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalita' di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso e' ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva".