Art. 68 
                  Sistemi di garanzia dei contratti 
 
  1. La Banca d'Italia, d'intesa con  la  CONSOB,  puo'  disciplinare
l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati  a  garantire
il buon fine delle operazioni aventi a oggetto  strumenti  finanziari
non derivati effettuate nei  mercati  regolamentati,  anche  emanando
disposizioni  concernenti  la  costituzione  di  fondi  di   garanzia
alimentati da versamenti effettuati dai relativi partecipanti. 
  2. Ciascun fondo costituisce  patrimonio  separato  da  quello  del
soggetto che lo amministra e dagli altri fondi. Sui  fondi  non  sono
ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori  del  soggetto
che li amministra  ne'  dei  creditori  dei  singoli  partecipanti  o
nell'interesse degli stessi. I  fondi  non  possono  essere  compresi
nelle  procedure  concorsuali  che  riguardano  il  soggetto  che  li
amministra o i  singoli  partecipanti.  Non  opera  la  compensazione
legale e giudiziale e  non  puo'  essere  pattuita  la  compensazione
volontaria tra i saldi attivi dei conti di deposito  dei  fondi  e  i
debiti che il gestore  dei  fondi  stessi  abbia  nei  confronti  del
depositario.