Art. 68 
 
                Collegi e provvedimenti. Monitoraggio 
 
  1. Del collegio giudicante non puo' far parte piu'  di  un  giudice
ausiliario. 
  2. Il giudice ausiliario deve definire,  nel  collegio  in  cui  e'
relatore  e  a  norma  dell'articolo  72,  comma  2,  almeno  novanta
procedimenti per anno. 
  3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede  al
monitoraggio dell'attivita' svolta dai giudici ausiliari al  fine  di
rilevare  il  rispetto  ((dei  parametri  di   operosita'))   ed   il
conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.