Art. 68 
 
 
                       Sospensione temporanea 
                     dei meccanismi terminativi 
 
  1. La Banca d'Italia puo' sospendere  l'attivazione  di  meccanismi
terminativi riconosciuti alla controparte di un  contratto  stipulato
da un ente sottoposto a risoluzione, a condizione  che  continuino  a
essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna,  nonche'  di
prestazione   della   garanzia.   La   sospensione   decorre    dalla
pubblicazione  del  programma  di  risoluzione  e  dura   fino   alla
mezzanotte del giorno lavorativo successivo. 
  2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1, puo'  essere  sospesa
l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte
di un contratto stipulato da una  societa'  controllata  di  un  ente
sottoposto  a  risoluzione  al  ricorrere  congiunto  delle  seguenti
condizioni: 
    a) gli obblighi derivanti dal contratto sono garantiti  dall'ente
sottoposto a risoluzione o fanno comunque capo a esso; 
    b) il presupposto per l'attivazione dei meccanismi terminativi e'
l'insolvenza  dell'ente  sottoposto  a  risoluzione  o  e'   comunque
determinato con riguardo alla situazione finanziaria di quest'ultimo; 
    c) nel caso in cui e' stata realizzata o puo'  essere  realizzata
una cessione di azioni,  di  altre  partecipazioni  o  di  attivita',
diritti o passivita' dell'ente sottoposto a risoluzione: 
      i)  tutte  le  attivita'  e  le   passivita'   della   societa'
controllata che pertengono al contratto sono state cedute  o  possono
essere cedute; oppure 
      ii) la Banca d'Italia individua adeguati accorgimenti affinche'
gli obblighi di cui alla lettera a) siano altrimenti adempiuti. 
  3. Le sospensioni di cui ai  commi  1  e  2  non  si  applicano  ai
contratti  conclusi  nell'ambito  di  sistemi  di  pagamento   o   di
regolamento  titoli  o  con  i  relativi  operatori,  le  controparti
centrali o le banche centrali. 
  4. La sospensione di un meccanismo terminativo cessa dal momento in
cui la Banca d'Italia comunica alla controparte che i diritti  e  gli
obblighi previsti  dal  contratto  non  saranno  ceduti  a  un  altro
soggetto, ne' subiranno una riduzione o conversione  in  applicazione
dell'articolo 48. 
  5. Al termine del periodo di sospensione,  fatto  salvo  l'articolo
65, i meccanismi terminativi possono essere attivati  secondo  quanto
previsto dal contratto se: 
      a)  in  caso  di  cessione,  i  presupposti  per  attivarli  si
verificano con riferimento al cessionario; 
      b) in assenza di cessione, non e' stato  applicato  il  bail-in
alle passivita' che originano dal contratto medesimo. 
  6. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si  tiene
conto  dell'impatto  delle  misure  sul  regolare  funzionamento  dei
mercati finanziari. 
  7.  La  Banca  d'Italia  puo'  stabilire  obblighi  relativi   alla
conservazione dei contratti finanziari stipulati dai soggetti di  cui
all'articolo 2. I repertori di  dati  sulle  negoziazioni  forniscono
alla Banca d'Italia, su sua richiesta, le informazioni necessarie per
assolvere le proprie responsabilita'  conformemente  all'articolo  81
del Regolamento (UE) n. 648/2012. 
  8. La Banca d'Italia puo' disporre, nei casi da  essa  individuati,
che i contratti  disciplinati  dal  diritto  di  uno  Stato  terzo  e
conclusi dopo la data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
contengano una clausola mediante  la  quale  le  parti  accettano  di
subire gli effetti della sospensione prevista dal presente articolo. 
 
          Note all'art. 68: 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  81   del
          Regolamento (UE) n. 648/2012 (Regolamento (UE) n.  648/2012
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 ,
          sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali  e  i
          repertori di dati sulle negoziazioni): 
              "Art. 81 (Trasparenza e disponibilita' dei dati). -  1.
          Per i contratti loro segnalati, i repertori di  dati  sulle
          negoziazioni pubblicano periodicamente e con  modalita'  di
          facile  accesso  posizioni  aggregate  per   categoria   di
          derivati. 
              2. I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono  e
          conservano i dati ed assicurano che i soggetti  di  cui  al
          paragrafo 3 abbiano accesso diretto e immediato a tutte  le
          informazioni  relative  ai  contratti   derivati   di   cui
          necessitano per assolvere alle loro  responsabilita'  e  ai
          loro mandati rispettivi. 
              3. I repertori di dati sulle  negoziazioni  mettono  le
          informazioni  necessarie  a   disposizione   dei   seguenti
          soggetti  per  permettere  loro  di  assolvere  alle   loro
          responsabilita' e ai loro mandati rispettivi: 
              a) l'AESFEM; 
              b) il CERS; 
              c) l'autorita' competente per la  vigilanza  delle  CCP
          che accedono ai repertori di dati sulle negoziazioni; 
              d) l'autorita' competente per la vigilanza  delle  sedi
          di negoziazione dei contratti derivati; 
              e) i membri interessati del SEBC; 
              f) le autorita' competenti dei paesi  terzi  che  hanno
          concluso un accordo  internazionale  con  l'Unione  di  cui
          all'art. 75; 
              g) le autorita' di vigilanza nominate a norma dell'art.
          4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo  e  del
          Consiglio, del  21  aprile  2004,  concernente  le  offerte
          pubbliche di acquisto; 
              h) le autorita' competenti degli strumenti finanziari e
          dei mercati dell'Unione; 
              i) le autorita' competenti dei paesi  terzi  che  hanno
          concluso un  accordo  internazionale  di  cooperazione  con
          l'AESFEM di cui all'art. 76; 
              j) l'Agenzia per la  cooperazione  degli  organismi  di
          regolamentazione nel settore dell'energia. 
              4.  L'AESFEM   condivide   con   le   altre   autorita'
          dell'Unione   interessate   le   informazioni    necessarie
          all'esercizio delle loro funzioni. 
              5. Al fine di  garantire  l'applicazione  coerente  del
          presente  articolo,  l'AESFEM,  previa  consultazione   dei
          membri del SEBC, elabora  progetti  di  norme  tecniche  di
          regolamentazione per specificare le informazioni di cui  ai
          paragrafi 1 e 3 nonche' gli  standard  operativi  richiesti
          per aggregare e comparare i dati  tra  i  repertori  e  per
          permettere ai soggetti di  cui  al  paragrafo  3  di  avere
          accesso alle  necessarie  informazioni.  Tali  progetti  di
          norme  tecniche  di  regolamentazione  assicurano  che   le
          informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1  non  siano
          atte a identificare le parti di alcun contratto. 
              L'AESFEM presenta tali progetti di  norme  tecniche  di
          regolamentazione alla Commissione  entro  il  30  settembre
          2012. 
              Alla Commissione e' delegato il potere di  adottare  le
          norme tecniche di regolamentazione di cui  al  primo  comma
          conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE)
          n. 1095/2010.".