Art. 68 Sospensione temporanea dei meccanismi terminativi 1. La Banca d'Italia puo' sospendere l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato da un ente sottoposto a risoluzione, a condizione che continuino a essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonche' di prestazione della garanzia. La sospensione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo. 2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1, puo' essere sospesa l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato da una societa' controllata di un ente sottoposto a risoluzione al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni: a) gli obblighi derivanti dal contratto sono garantiti dall'ente sottoposto a risoluzione o fanno comunque capo a esso; b) il presupposto per l'attivazione dei meccanismi terminativi e' l'insolvenza dell'ente sottoposto a risoluzione o e' comunque determinato con riguardo alla situazione finanziaria di quest'ultimo; c) nel caso in cui e' stata realizzata o puo' essere realizzata una cessione di azioni, di altre partecipazioni o di attivita', diritti o passivita' dell'ente sottoposto a risoluzione: i) tutte le attivita' e le passivita' della societa' controllata che pertengono al contratto sono state cedute o possono essere cedute; oppure ii) la Banca d'Italia individua adeguati accorgimenti affinche' gli obblighi di cui alla lettera a) siano altrimenti adempiuti. 3. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai contratti conclusi nell'ambito di sistemi di pagamento o di regolamento titoli o con i relativi operatori, le controparti centrali o le banche centrali. 4. La sospensione di un meccanismo terminativo cessa dal momento in cui la Banca d'Italia comunica alla controparte che i diritti e gli obblighi previsti dal contratto non saranno ceduti a un altro soggetto, ne' subiranno una riduzione o conversione in applicazione dell'articolo 48. 5. Al termine del periodo di sospensione, fatto salvo l'articolo 65, i meccanismi terminativi possono essere attivati secondo quanto previsto dal contratto se: a) in caso di cessione, i presupposti per attivarli si verificano con riferimento al cessionario; b) in assenza di cessione, non e' stato applicato il bail-in alle passivita' che originano dal contratto medesimo. 6. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari. 7. La Banca d'Italia puo' stabilire obblighi relativi alla conservazione dei contratti finanziari stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2. I repertori di dati sulle negoziazioni forniscono alla Banca d'Italia, su sua richiesta, le informazioni necessarie per assolvere le proprie responsabilita' conformemente all'articolo 81 del Regolamento (UE) n. 648/2012. 8. La Banca d'Italia puo' disporre, nei casi da essa individuati, che i contratti disciplinati dal diritto di uno Stato terzo e conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente legge contengano una clausola mediante la quale le parti accettano di subire gli effetti della sospensione prevista dal presente articolo.
Note all'art. 68: - Si riporta il testo vigente dell'art. 81 del Regolamento (UE) n. 648/2012 (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni): "Art. 81 (Trasparenza e disponibilita' dei dati). - 1. Per i contratti loro segnalati, i repertori di dati sulle negoziazioni pubblicano periodicamente e con modalita' di facile accesso posizioni aggregate per categoria di derivati. 2. I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono e conservano i dati ed assicurano che i soggetti di cui al paragrafo 3 abbiano accesso diretto e immediato a tutte le informazioni relative ai contratti derivati di cui necessitano per assolvere alle loro responsabilita' e ai loro mandati rispettivi. 3. I repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione dei seguenti soggetti per permettere loro di assolvere alle loro responsabilita' e ai loro mandati rispettivi: a) l'AESFEM; b) il CERS; c) l'autorita' competente per la vigilanza delle CCP che accedono ai repertori di dati sulle negoziazioni; d) l'autorita' competente per la vigilanza delle sedi di negoziazione dei contratti derivati; e) i membri interessati del SEBC; f) le autorita' competenti dei paesi terzi che hanno concluso un accordo internazionale con l'Unione di cui all'art. 75; g) le autorita' di vigilanza nominate a norma dell'art. 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto; h) le autorita' competenti degli strumenti finanziari e dei mercati dell'Unione; i) le autorita' competenti dei paesi terzi che hanno concluso un accordo internazionale di cooperazione con l'AESFEM di cui all'art. 76; j) l'Agenzia per la cooperazione degli organismi di regolamentazione nel settore dell'energia. 4. L'AESFEM condivide con le altre autorita' dell'Unione interessate le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni. 5. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 nonche' gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e per permettere ai soggetti di cui al paragrafo 3 di avere accesso alle necessarie informazioni. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione assicurano che le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 non siano atte a identificare le parti di alcun contratto. L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012. Alla Commissione e' delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.".