Art. 68 
 
 
Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le  parole:  "di  sola  esecuzione"
sono soppresse; 
    b) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente segno: "."; 
    c) al comma  7,  le  parole:  "La  garanzia  per  la  risoluzione
prevede" sono sostituite dalle  seguenti:  "Le  garanzie  di  cui  al
presente articolo prevedono"; 
    d) comma 10, primo periodo, le  parole:  "senza  determinare  tra
essi vincoli di solidarieta' nei confronti della stazione  appaltante
o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione  dovranno
procedere  pro-quota  nei  confronti  dei   singoli   garanti"   sono
soppresse. 
 
          Note all'art. 68: 
              - Si riporta l'art.  104  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 104  (Garanzie  per  l'esecuzione  di  lavori  di
          particolare valore). - 1. Per gli affidamenti a  contraente
          generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal  bando
          o dall'avviso di gara, per gli appalti di ammontare a  base
          d'asta  superiore  a  100  milioni  di  euro,  il  soggetto
          aggiudicatario  presenta  sotto  forma  di  cauzione  o  di
          fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93
          comma  3,  in  luogo  della  garanzia  definitiva  di   cui
          all'articolo 103, una garanzia dell'adempimento di tutte le
          obbligazioni del contratto e  del  risarcimento  dei  danni
          derivanti dall'eventuale inadempimento  delle  obbligazioni
          stesse, denominata "garanzia di  buon  adempimento"  e  una
          garanzia di conclusione dell'opera nei casi di  risoluzione
          del contratto previsti dal codice  civile  e  dal  presente
          codice, denominata "garanzia per la risoluzione". 
              2. Nel caso di  affidamento  dei  lavori  ad  un  nuovo
          soggetto, anche quest'ultimo presenta le garanzie  previste
          al comma 1. 
              3. La garanzia di buon adempimento e' costituita con le
          modalita' di cui all'articolo 103 commi 1 e 2, ed  e'  pari
          al cinque per cento fisso  dell'importo  contrattuale  come
          risultante  dall'aggiudicazione  senza  applicazione  degli
          incrementi per ribassi di cui all'articolo 103  comma  1  e
          permane fino alla data  di  emissione  del  certificato  di
          collaudo  provvisorio  o  del   certificato   di   regolare
          esecuzione, o comunque fino a dodici  mesi  dalla  data  di
          ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
              4. La garanzia fideiussoria  "per  la  risoluzione"  di
          natura  accessoria,  opera  nei  casi  di  risoluzione  del
          contratto previsti dal codice civile e dal presente  codice
          ed  e'  di  importo  pari  al  10  per  cento  dell'importo
          contrattuale, fermo  restando  che,  qualora  l'importo  in
          valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di  euro,  la
          garanzia si intende comunque  limitata  a  100  milioni  di
          euro. 
              5. La garanzia "per la risoluzione" copre,  nei  limiti
          dei danni effettivamente subiti, i costi per  le  procedure
          di riaffidamento da parte della stazione appaltante  o  del
          soggetto aggiudicatore  e  l'eventuale  maggior  costo  tra
          l'importo   contrattuale   risultante   dall'aggiudicazione
          originaria  dei  lavori  e   l'importo   contrattuale   del
          riaffidamento dei lavori stessi, a  cui  sono  sommati  gli
          importi dei pagamenti gia' effettuati o  da  effettuare  in
          base agli stati d'avanzamento dei lavori. 
              6. La garanzia  "per  la  risoluzione"  e'  efficace  a
          partire dal perfezionamento del contratto e fino alla  data
          di emissione del certificato  di  ultimazione  dei  lavori,
          allorche'  cessa  automaticamente.  La  garanzia  "per   la
          risoluzione" cessa automaticamente oltre  che  per  la  sua
          escussione ai sensi del comma 1,  anche  decorsi  tre  mesi
          dalla data del riaffidamento dei lavori. 
              7. Le garanzie di cui al  presente  articolo  prevedono
          espressamente la rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
          escussione  del   debitore   principale   e   la   rinuncia
          all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo  comma  del
          codice civile. 
              8. Nel caso di escussione il  pagamento  e'  effettuato
          entro trenta giorni, a  semplice  richiesta  scritta  della
          stazione appaltante o del  soggetto  aggiudicatore  recante
          l'indicazione del titolo per cui la stazione  appaltante  o
          il soggetto aggiudicatore richiede l'escussione. 
              9 Gli schemi di polizza-tipo  concernenti  le  garanzie
          fideiussorie di cui  al  comma  1,  sono  adottati  con  le
          modalita' di cui all'articolo 103, comma 9. 
              10. Le garanzie di cui  al  presente  articolo  e  agli
          articoli 93 e 103 prevedono la rivalsa verso il  contraente
          e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o  il
          soggetto    aggiudicatore    per    l'eventuale    indebito
          arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da
          piu' garanti.  I  garanti  designano  un  mandatario  o  un
          delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o  il
          soggetto aggiudicatore.".