Art. 68 Modifiche all'articolo 155 del codice della giustizia contabile - Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso 1. All'articolo 155 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «Il giudice unico» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice monocratico»; b) al comma 3, le parole «che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione.» sono sostituite dalle seguenti: «con il quale dispone anche la trasmissione del fascicolo amministrativo da parte dell'amministrazione. Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.»; c) al comma 4, le parole «non intercorrono piu' di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «intercorrono non meno di centoventi giorni»; d) il comma 5 e' abrogato; e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Il ricorrente deve altresi' depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.»; f) al comma 6, le parole «deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «intercorre un termine non minore di novanta giorni»; g) al comma 7, le parole «quaranta giorni» e «ottanta giorni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti «centoventi giorni» e «centocinquanta giorni» e le parole «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»; h) al comma 8, primo periodo, la parola «collegio» e' sostituita dalla seguente: «giudice»; i) al comma 10, la parola «collegio» e' sostituita dalla seguente: «giudice».
Note all'art. 68: - Si riporta l'articolo 155 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 155 (Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso). - 1. Il giudice monocratico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. 2. Le parti hanno diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 89. 3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, con il quale dispone anche la trasmissione del fascicolo amministrativo da parte dell'amministrazione. Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso. 4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione intercorrono non meno di centoventi giorni. 5. (abrogato). 5-bis. Il ricorrente deve altresi' depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza. 6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione intercorre un termine non minore di novanta giorni. 7. Il termine di cui al comma 6 e' elevato a centoventi giorni e quello di cui al comma 4 e' elevato a centocinquanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 3 debba effettuarsi all'estero. 8. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce e il giudice rileva un vizio che importi nullita' della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. 9. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 8, il giudice provvede a norma dell'articolo 93. 10. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non e' eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.».