Art. 68 
 
Modifiche all'articolo 19 in  materia  di  trattamento  ordinario  di
             integrazione salariale e assegno ordinario 
 
  1.  All'articolo  19,  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I  datori  di  lavoro
che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attivita'  lavorativa  per
eventi  riconducibili  all'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19,
possono presentare domanda di concessione del  trattamento  ordinario
di integrazione salariale o  di  accesso  all'assegno  ordinario  con
causale  "emergenza  COVID-19",  per  una  durata  massima  di   nove
settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020  al  31  agosto
2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo
per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di nove  settimane.
E' altresi' riconosciuto un eventuale  ulteriore  periodo  di  durata
massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente  comma
per periodi decorrenti dal 1°  settembre  2020  al  31  ottobre  2020
fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per  i  datori
di  lavoro  dei  settori   turismo,   fiere   e   congressi,   parchi
divertimento,  spettacolo  dal  vivo  e  sale  cinematografiche,   e'
possibile  usufruire  delle  predette  quattro  settimane  anche  per
periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione
che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo  precedentemente
concesso fino  alla  durata  massima  di  quattordici  settimane.  Ai
beneficiari di assegno  ordinario  di  cui  al  presente  articolo  e
limitatamente alla  causale  ivi  indicata  spetta,  in  rapporto  al
periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad
orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui  all'art.  2
del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153."; 
  b) al comma 2, primo periodo,  sono  aggiunte  infine  le  seguenti
parole: "per l'assegno ordinario, fermo restando  l'informazione,  la
consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti  anche  in
via  telematica  entro  i  tre  giorni  successivi  a  quello   della
comunicazione preventiva"; 
  c) al comma 2, secondo periodo, la parola "quarto" e' soppressa. 
  d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  "2 bis. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine  indicato
nel comma 2, l'eventuale trattamento di  integrazione  salariale  non
potra' aver luogo per periodi anteriori  di  una  settimana  rispetto
alla data di presentazione". 
  "2 ter. Il  termine  di  presentazione  delle  domande  riferite  a
periodi di sospensione  o  riduzione  dell'attivita'  lavorativa  che
hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio  2020  e
il 30 aprile 2020 e' fissato  al  31  maggio  2020.  Per  le  domande
presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto  nel
comma 2 bis" 
  e) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  "3-bis. Il  trattamento  di  cassa  integrazione  salariale  operai
agricoli (CISOA), richiesto per  eventi  riconducibili  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19,  e'  concesso  in  deroga  ai  limiti  di
fruizione riferiti al singolo lavoratore  e  al  numero  di  giornate
lavorative da svolgere presso la stessa azienda di  cui  all'articolo
8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di  trattamento  sono
concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al
31 ottobre 2020 e comunque  con  termine  del  periodo  entro  il  31
dicembre  2020,  e  sono  neutralizzati  ai  fini  delle   successive
richieste. Per  assicurare  la  celerita'  delle  autorizzazioni,  le
integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla
sede  dell'INPS  territorialmente  competente,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 14 della legge  8  agosto  1972,  n.  457.  La
domanda di CISOA deve  essere  presentata  entro  la  fine  del  mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione
dell'attivita' lavorativa. Il termine di presentazione delle  domande
riferite a periodi di sospensione dell'attivita' lavorativa che hanno
avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e  il  30
aprile 2020 e' fissato al 31 maggio 2020. Per i lavoratori dipendenti
di  aziende  del  settore  agricolo,  ai  quali  non  si  applica  il
trattamento di cassa integrazione  salariale  operai  agricoli,  puo'
essere  presentata  domanda  di  concessione   del   trattamento   di
integrazione salariale in deroga ai sensi dell'articolo 22."; 
  f) al comma 6,  secondo  periodo,  le  parole:  "80  milioni"  sono
sostituite dalle eseguenti: "1.100 milioni"; 
  g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
  "6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate  ai  rispettivi
Fondi con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e trasferite previo monitoraggio da parte  dei  Fondi  stessi
dell'andamento  del  costo  della  prestazione,  relativamente   alle
istanze degli aventi diritto, nel rispetto  del  limite  di  spesa  e
secondo le indicazioni  fornite  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze."; 
  6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148  garantiscono   l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al
presente  articolo.  Gli  oneri  finanziari  relativi  alla  predetta
prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di  250
milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente  comma
sono assegnate ai rispettivi  Fondi  dall'INPS  e  trasferite  previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della
prestazione, relativamente alle istanze  degli  aventi  diritto,  nel
rispetto del limite di spesa.". 
  h) al comma 8, le parole: "23 febbraio 2020" sono sostituite  dalle
seguenti: "25 marzo 2020"; 
  i) al comma 9, primo periodo, dopo  le  parole  "da  1  a  5"  sono
inserite le seguenti: "e 7"; le parole "pari a 1.347,  2  milioni  di
euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari  a  11.599,1  milioni  di
euro". 
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  pari  a  11.521,9
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
265.