Articolo 69
       Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato

   1.   Avverso   il  diniego  dell'attestato  e'  ammesso,  entro  i
successivi  trenta  giorni,  ricorso  al  Ministero,  per  motivi  di
legittimita' e di merito.
   2.  Il  Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide
sul  ricorso  entro  il termine di novanta giorni dalla presentazione
dello stesso.
   3.  Dalla  data di presentazione del ricorso amministrativo e fino
alla  scadenza  del  termine  di  cui  al comma 2, il procedimento di
dichiarazione  e'  sospeso,  ma  i  beni  rimangono assoggettati alla
disposizione di cui all'articolo 14, comma 4.
   4.  Qualora  il  Ministero  accolga  il  ricorso, rimette gli atti
all'ufficio   di   esportazione,  che  provvede  in  conformita'  nei
successivi venti giorni.
   5.  Si  applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
 
          Nota all'art. 69:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          24 novembre 1971, n. 1199, si veda in nota all'art. 16.