Art. 69. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente capo si intende per: 
    a) contratto: uno o piu' contratti della  durata  di  almeno  tre
anni  con  i  quali,  verso  pagamento  di  un  prezzo  globale,   si
costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire,
direttamente o indirettamente,  un  diritto  reale  ovvero  un  altro
diritto avente ad oggetto il godimento di uno o piu'  beni  immobili,
per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad
una settimana; 
    b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce,
si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto
oggetto del contratto; 
    c) venditore: la persona  fisica  o  giuridica  che,  nell'ambito
della  sua  attivita'  professionale,  costituisce,   trasferisce   o
promette di  costituire  o  di  trasferire  il  diritto  oggetto  del
contratto; al venditore e' equiparato ai fini  dell'applicazione  del
codice colui che, a qualsiasi titolo, promuove  la  costituzione,  il
trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto  del
contratto; 
    d)  bene  immobile:   un   immobile,   anche   con   destinazione
alberghiera,  o  parte  di  esso,  per  uso  abitazione  o  per   uso
alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui  verte  il  diritto
oggetto del contratto.