ART. 69
                      (programmi di intervento)

   1.  I  piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali
di  intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle
finalita' dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per
farvi fronte e della relativa copertura finanziaria.
   2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore
al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a:
    a)  interventi  di  manutenzione  ordinaria  delle  opere,  degli
impianti  e  dei  beni,  compresi mezzi, attrezzature e materiali dei
cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
    b)  svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione
interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
    c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento
di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del
suolo,  redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilita',
dei  progetti  di  opere  e  degli  studi di valutazione dell'impatto
ambientale delle opere principali.
   3.  Le  regioni,  conseguito il parere favorevole della Conferenza
istituzionale  permanente  di  cui  all'articolo 63, comma 4, possono
provvedere  con  propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di
interventi  previsti  dai  piani  di bacino, sotto il controllo della
predetta conferenza.
   4.  Le  province,  i comuni, le comunita' montane e gli altri enti
pubblici,   previa   autorizzazione  della  Conferenza  istituzionale
permanente  di  cui  all'articolo 63, comma 4, possono concorrere con
propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti
dai piani di bacino.