Art. 69. 
                 Sostanze farmacologicamente attive 
  1.    E'    vietato    somministrare    agli    animali    sostanze
farmacologicamente attive se non in forma  di  medicinali  veterinari
autorizzati. 
  2. E' vietato detenere e commercializzare le  sostanze  di  cui  al
comma 1 senza autorizzazione del Ministero della salute; il  rilascio
ditale autorizzazione e' subordinata al possesso dei requisiti di cui
all'articolo 66. 
  3. In deroga al comma 2 l'autorizzazione non  e'  richiesta  se  il
detentore e' in possesso  di  autorizzazione  alla  distribuzione  di
sostanze  farmacologicamente   attive   ad   uso   umano.   Ai   fini
dell'inserimento nel registro di cui al  comma  2  le  regioni  e  le
province autonome trasmettono al  competente  ufficio  del  Ministero
della salute, copia delle autorizzazioni concesse. 
  4. Le sostanze di cui al comma 1 possono essere detenute  e  cedute
soltanto tra fabbricanti e grossisti  autorizzati;  a  tale  fine  si
considera fabbricante anche il farmacista che  effettua  preparazioni
galeniche in farmacia. 
  5. I fabbricanti ed i grossisti autorizzati  di  cui  al  comma  4,
registrano in modo particolareggiato tutte le transazioni commerciali
riguardanti  le  sostanze  che  possono  venire  impiegate   per   la
fabbricazione di medicinali veterinari e conservano  i  registri  per
almeno tre anni dall'ultima registrazione, mettendoli a disposizione,
in caso di ispezioni da parte del Ministero della salute. 
  6. Alla fabbricazione delle sostanze di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni del presente decreto concernenti le  norme  di  buona
prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari. 
  7. Possono  essere  importate  sostanze  farmacologicamente  attive
impiegate per la fabbricazione di medicinali ad uso  veterinario,  da
parte  di  officine  di  fabbricazione   di   medicinali   veterinari
autorizzate dal Ministero della salute  e  da  grossisti  autorizzati
alla  successiva  detenzione  e  commercializzazione   delle   stesse
sostanze farmacologicamente  attive.  L'importatore,  senza  ritardo,
trasmette al Ministero della salute  ed  alla  A.S.L.  competente  un
elenco dettagliato  delle  sostanze  oggetto  dell'importazione,  con
indicazione della data e del paese di provenienza. 
  8. Il Ministero della salute tiene apposito elenco dei  fabbricanti
e dei grossisti autorizzati e lo rende pubblico.