Art. 69.
                             Definizioni

  1.  Agli  effetti  delle  disposizioni di cui al presente titolo si
intende per:
    a)  attrezzatura  di  lavoro:  qualsiasi  macchina,  apparecchio,
utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
    b)  uso  di  una  attrezzatura  di  lavoro:  qualsiasi operazione
lavorativa  connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in
servizio  o  fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione,
la  trasformazione,  la  manutenzione,  la  pulizia, il montaggio, lo
smontaggio;
    c)   zona   pericolosa:  qualsiasi  zona  all'interno  ovvero  in
prossimita'  di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di
un  lavoratore  costituisce  un  rischio per la salute o la sicurezza
dello stesso;
    d)   lavoratore   esposto:  qualsiasi  lavoratore  che  si  trovi
interamente o in parte in una zona pericolosa;
    e)   operatore:   il   lavoratore   incaricato  dell'uso  di  una
attrezzatura di lavoro.