Art. 69.

         Disposizioni relative al procedimento disciplinare


  1.  Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono
inseriti i seguenti:
  «Art.  55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). - 1.
Per  le  infrazioni  di  minore  gravita',  per  le quali e' prevista
l'irrogazione   di   sanzioni  superiori  al  rimprovero  verbale  ed
inferiori   alla   sospensione  dal  servizio  con  privazione  della
retribuzione  per piu' di dieci giorni, il procedimento disciplinare,
se  il  responsabile  della  struttura  ha qualifica dirigenziale, si
svolge  secondo  le  disposizioni del comma 2. Quando il responsabile
della  struttura  non  ha  qualifica  dirigenziale  o comunque per le
infrazioni  punibili  con  sanzioni piu' gravi di quelle indicate nel
primo  periodo,  il  procedimento  disciplinare  si svolge secondo le
disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e' previsto il
rimprovero  verbale  si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo.
  2.  Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in
cui  il  dipendente  lavora, anche in posizione di comando o di fuori
ruolo,  quando  ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle
sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio
e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al
dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
con   l'eventuale   assistenza   di   un  procuratore  ovvero  di  un
rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce
o  conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro
il   termine   fissato,  il  dipendente  convocato,  se  non  intende
presentarsi,  puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed
oggettivo  impedimento,  formulare  motivata  istanza  di  rinvio del
termine   per  l'esercizio  della  sua  difesa.  Dopo  l'espletamento
dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il responsabile della
struttura  conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di
irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione
dell'addebito.  In  caso di differimento superiore a dieci giorni del
termine  a  difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione  del  procedimento e' prorogato in misura corrispondente.
Il differimento puo' essere disposto per una sola volta nel corso del
procedimento.  La violazione dei termini stabiliti nel presente comma
comporta,    per    l'amministrazione,   la   decadenza   dall'azione
disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di
difesa.
  3.   Il   responsabile   della   struttura,  se  non  ha  qualifica
dirigenziale  ovvero  se  la  sanzione  da applicare e' piu' grave di
quelle  di  cui  al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro
cinque  giorni  dalla  notizia  del fatto, all'ufficio individuato ai
sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
  4.   Ciascuna  amministrazione,  secondo  il  proprio  ordinamento,
individua  l'ufficio  competente  per  i procedimenti disciplinari ai
sensi  del  comma  1,  secondo  periodo. Il predetto ufficio contesta
l'addebito  al  dipendente,  lo  convoca per il contraddittorio a sua
difesa,  istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto
nel  comma 2, ma, se la sanzione da applicare e' piu' grave di quelle
di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al
doppio  di  quelli  ivi  stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai
sensi   dell'articolo   55-ter.   Il  termine  per  la  contestazione
dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai
sensi  del  comma  3  ovvero  dalla  data  nella  quale  l'ufficio ha
altrimenti  acquisito  notizia  dell'infrazione, mentre la decorrenza
del  termine  per  la  conclusione  del  procedimento  resta comunque
fissata    alla    data   di   prima   acquisizione   della   notizia
dell'infrazione,  anche  se  avvenuta da parte del responsabile della
struttura  in  cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di
cui  al  presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza
dall'azione  disciplinare  ovvero,  per il dipendente, dall'esercizio
del diritto di difesa.
  5.  Ogni  comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento
disciplinare,  e'  effettuata  tramite posta elettronica certificata,
nel  caso  in  cui  il dipendente dispone di idonea casella di posta,
ovvero  tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla
contestazione  dell'addebito,  il dipendente puo' indicare, altresi',
un  numero  di  fax,  di  cui  egli  o  il  suo  procuratore abbia la
disponibilita'.   In  alternativa  all'uso  della  posta  elettronica
certificata  o  del  fax  ed  altresi'  della  consegna  a  mano,  le
comunicazioni   sono  effettuate  tramite  raccomandata  postale  con
ricevuta  di  ritorno.  Il dipendente ha diritto di accesso agli atti
istruttori  del  procedimento.  E'  esclusa l'applicazione di termini
diversi   o  ulteriori  rispetto  a  quelli  stabiliti  nel  presente
articolo.
  6.  Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio
per   i   procedimenti   disciplinari   possono  acquisire  da  altre
amministrazioni  pubbliche  informazioni o documenti rilevanti per la
definizione  del  procedimento. La predetta attivita' istruttoria non
determina  la  sospensione  del procedimento, ne' il differimento dei
relativi termini.
  7.  Il  lavoratore  dipendente  o  il  dirigente, appartenente alla
stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che,
essendo  a  conoscenza  per  ragioni  di  ufficio  o  di  servizio di
informazioni  rilevanti  per  un  procedimento disciplinare in corso,
rifiuta,  senza  giustificato  motivo,  la  collaborazione  richiesta
dall'autorita'  disciplinare  procedente  ovvero  rende dichiarazioni
false   o   reticenti,   e'   soggetto   all'applicazione,  da  parte
dell'amministrazione  di  appartenenza,  della  sanzione disciplinare
della  sospensione  dal  servizio  con privazione della retribuzione,
commisurata  alla  gravita'  dell'illecito  contestato al dipendente,
fino ad un massimo di quindici giorni.
  8.  In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in
un'altra  amministrazione  pubblica,  il procedimento disciplinare e'
avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In
tali  casi  i  termini  per  la  contestazione dell'addebito o per la
conclusione  del  procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e
riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
  9.  In  caso  di  dimissioni  del  dipendente,  se per l'infrazione
commessa  e'  prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e'
stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento
disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente
articolo  e  le  determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli
effetti  giuridici  non  preclusi  dalla  cessazione  del rapporto di
lavoro.
  Art.  55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento
penale).  - 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in
tutto  o  in  parte,  fatti in relazione ai quali procede l'autorita'
giudiziaria,   e'   proseguito  e  concluso  anche  in  pendenza  del
procedimento  penale.  Per  le  infrazioni di minore gravita', di cui
all'articolo  55-bis,  comma  1,  primo  periodo,  non  e' ammessa la
sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravita',
di  cui  all'articolo  55-bis,  comma  1,  secondo periodo, l'ufficio
competente,  nei  casi  di particolare complessita' dell'accertamento
del    fatto    addebitato   al   dipendente   e   quando   all'esito
dell'istruttoria  non  dispone  di  elementi  sufficienti  a motivare
l'irrogazione   della   sanzione,  puo'  sospendere  il  procedimento
disciplinare  fino al termine di quello penale, salva la possibilita'
di  adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti
del dipendente.
  2.  Se  il  procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con
l'irrogazione  di  una  sanzione  e, successivamente, il procedimento
penale  viene  definito  con una sentenza irrevocabile di assoluzione
che  riconosce  che  il fatto addebitato al dipendente non sussiste o
non  costituisce  illecito penale o che il dipendente medesimo non lo
ha  commesso, l'autorita' competente, ad istanza di parte da proporsi
entro  il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della
pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne
o  confermarne  l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio
penale.
  3.  Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione
ed  il  processo  penale  con  una sentenza irrevocabile di condanna,
l'autorita'   competente  riapre  il  procedimento  disciplinare  per
adeguare  le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale.
Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla sentenza
irrevocabile  di  condanna  risulta  che  il  fatto  addebitabile  al
dipendente   in   sede   disciplinare   comporta   la   sanzione  del
licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa.
  4.  Nei  casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare
e',  rispettivamente,  ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla
comunicazione  della sentenza all'amministrazione di appartenenza del
lavoratore  ovvero  dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed
e'   concluso   entro   centottanta  giorni  dalla  ripresa  o  dalla
riapertura.  La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo
della    contestazione    dell'addebito   da   parte   dell'autorita'
disciplinare  competente  ed  il procedimento prosegue secondo quanto
previsto   nell'articolo   55-bis.   Ai   fini  delle  determinazioni
conclusive,  l'autorita'  procedente,  nel  procedimento disciplinare
ripreso  o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi
1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.
  Art.   55-quater   (Licenziamento  disciplinare).  -  1.  Ferma  la
disciplina   in   tema  di  licenziamento  per  giusta  causa  o  per
giustificato  motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto
collettivo,   si   applica  comunque  la  sanzione  disciplinare  del
licenziamento nei seguenti casi:
   a)   falsa  attestazione  della  presenza  in  servizio,  mediante
l'alterazione  dei  sistemi di rilevamento della presenza o con altre
modalita'   fraudolente,   ovvero  giustificazione  dell'assenza  dal
servizio  mediante  una  certificazione  medica  falsa  o che attesta
falsamente uno stato di malattia;
   b)  assenza  priva  di  valida  giustificazione  per  un numero di
giorni,  anche  non  continuativi,  superiore  a  tre nell'arco di un
biennio  o  comunque  per piu' di sette giorni nel corso degli ultimi
dieci  anni  ovvero  mancata ripresa del servizio, in caso di assenza
ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
   c)    ingiustificato    rifiuto    del    trasferimento   disposto
dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
   d)  falsita'  documentali  o  dichiarative  commesse  ai fini o in
occasione   dell'instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  ovvero  di
progressioni di carriera;
   e)   reiterazione   nell'ambiente  di  lavoro  di  gravi  condotte
aggressive  o  moleste  o  minacciose  o ingiuriose o comunque lesive
dell'onore e della dignita' personale altrui;
   f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista
l'interdizione  perpetua  dai  pubblici  uffici  ovvero l'estinzione,
comunque denominata, del rapporto di lavoro.
  2. Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altresi', nel
caso  di  prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non
inferiore  al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza
formula,  ai  sensi  delle  disposizioni  legislative  e contrattuali
concernenti   la  valutazione  del  personale  delle  amministrazioni
pubbliche,  una  valutazione  di insufficiente rendimento e questo e'
dovuto  alla  reiterata  violazione  degli  obblighi  concernenti  la
prestazione  stessa,  stabiliti da norme legislative o regolamentari,
dal  contratto  collettivo  o  individuale,  da  atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di
cui all'articolo 54.
  3.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  lettere a), d), e) ed f), il
licenziamento e' senza preavviso.
  Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). - 1. Fermo
quanto  previsto  dal  codice penale, il lavoratore dipendente di una
pubblica  amministrazione  che attesta falsamente la propria presenza
in  servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza   o  con  altre  modalita'  fraudolente,  ovvero  giustifica
l'assenza  dal  servizio  mediante  una certificazione medica falsa o
falsamente  attestante  uno  stato  di  malattia  e'  punito  con  la
reclusione  da  uno  a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro
1.600.  La  medesima  pena  si  applica  al medico e a chiunque altro
concorre nella commissione del delitto.
  2.   Nei   casi  di  cui  al  comma  1,  il  lavoratore,  ferme  la
responsabilita'  penale  e  disciplinare  e  le relative sanzioni, e'
obbligato  a  risarcire  il  danno  patrimoniale,  pari  al  compenso
corrisposto  a  titolo  di  retribuzione  nei periodi per i quali sia
accertata  la  mancata  prestazione,  nonche'  il  danno all'immagine
subiti dall'amministrazione.
  3.  La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena
per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione
disciplinare della radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente di
una  struttura  sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio
sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza
dalla  convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se
il   medico,   in   relazione   all'assenza  dal  servizio,  rilascia
certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati
ne' oggettivamente documentati.
  Art.   55-sexies   (Responsabilita'   disciplinare   per   condotte
pregiudizievoli    per    l'amministrazione   e   limitazione   della
responsabilita'  per  l'esercizio  dell'azione disciplinare). - 1. La
condanna  della  pubblica  amministrazione  al risarcimento del danno
derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli
obblighi  concernenti  la  prestazione lavorativa, stabiliti da norme
legislative  o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale,
da  atti  e  provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai
codici   di   comportamento   di   cui   all'articolo   54,  comporta
l'applicazione   nei   suoi  confronti,  ove  gia'  non  ricorrano  i
presupposti  per  l'applicazione  di  un'altra sanzione disciplinare,
della  sospensione  dal servizio con privazione della retribuzione da
un  minimo  di  tre  giorni  fino  ad  un  massimo  di  tre  mesi, in
proporzione all'entita' del risarcimento.
  2.  Fuori  dei  casi  previsti  nel  comma 1, il lavoratore, quando
cagiona   grave   danno  al  normale  funzionamento  dell'ufficio  di
appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate
dall'amministrazione   ai  sensi  delle  disposizioni  legislative  e
contrattuali   concernenti   la   valutazione   del  personale  delle
amministrazioni  pubbliche, e' collocato in disponibilita', all'esito
del  procedimento disciplinare che accerta tale responsabilita', e si
applicano  nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33,
comma  8,  e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che
definisce  il  giudizio  disciplinare  stabilisce  le  mansioni  e la
qualifica  per  le  quali  puo'  avvenire l'eventuale ricollocamento.
Durante  il  periodo  nel  quale  e'  collocato in disponibilita', il
lavoratore   non   ha   diritto   di  percepire  aumenti  retributivi
sopravvenuti.
  3.  Il  mancato  esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare,
dovuti  all'omissione  o al ritardo, senza giustificato motivo, degli
atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza
dell'illecito  disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate,
in   relazione   a  condotte  aventi  oggettiva  e  palese  rilevanza
disciplinare,  comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica
dirigenziale,   l'applicazione   della  sanzione  disciplinare  della
sospensione   dal  servizio  con  privazione  della  retribuzione  in
proporzione  alla gravita' dell'infrazione non perseguita, fino ad un
massimo  di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il
licenziamento, ed altresi' la mancata attribuzione della retribuzione
di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del
periodo  della  durata  della  sospensione.  Ai  soggetti  non aventi
qualifica   dirigenziale   si  applica  la  predetta  sanzione  della
sospensione  dal  servizio con privazione della retribuzione, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo.
  4.  La  responsabilita' civile eventualmente configurabile a carico
del   dirigente   in   relazione   a   profili  di  illiceita'  nelle
determinazioni    concernenti   lo   svolgimento   del   procedimento
disciplinare  e'  limitata,  in  conformita' ai principi generali, ai
casi di dolo o colpa grave.
  Art.  55-septies (Controlli  sulle  assenze).  - 1. Nell'ipotesi di
assenza  per  malattia  protratta  per  un  periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno
solare   l'assenza   viene   giustificata   esclusivamente   mediante
certificazione  medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica
o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
  2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica
e'  inviata  per  via  telematica,  direttamente  dal  medico o dalla
struttura  sanitaria  che  la  rilascia, all'Istituto nazionale della
previdenza   sociale,   secondo   le   modalita'   stabilite  per  la
trasmissione  telematica  dei  certificati medici nel settore privato
dalla  normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis,
del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n. 326, introdotto
dall'articolo  1,  comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dal  predetto  Istituto  e' immediatamente inoltrata, con le medesime
modalita', all'amministrazione interessata.
  3.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, gli enti del
servizio  sanitario  nazionale e le altre amministrazioni interessate
svolgono  le  attivita' di cui al comma 2 con le risorse finanziarie,
strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica
della  certificazione  medica  concernente  assenze di lavoratori per
malattia  di  cui  al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in
caso  di  reiterazione,  comporta  l'applicazione  della sanzione del
licenziamento  ovvero,  per i medici in rapporto convenzionale con le
aziende  sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo
inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
  5.   L'Amministrazione   dispone   il   controllo  in  ordine  alla
sussistenza  della  malattia del dipendente anche nel caso di assenza
di   un  solo  giorno,  tenuto  conto  delle  esigenze  funzionali  e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro
le  quali  devono  essere  effettuate le visite mediche di controllo,
sono   stabilite   con   decreto   del   Ministro   per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione.
  6.  Il  responsabile  della  struttura  in cui il dipendente lavora
nonche'   il  dirigente  eventualmente  preposto  all'amministrazione
generale  del  personale,  secondo  le  rispettive competenze, curano
l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare
al   fine   di   prevenire   o   contrastare,   nell'interesse  della
funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano,
al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
  Art.  55-octies (Permanente inidoneita' psicofisica). - 1. Nel caso
di  accertata  permanente  inidoneita'  psicofisica  al  servizio dei
dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche, di cui all'articolo 2,
comma  2, l'amministrazione puo' risolvere il rapporto di lavoro. Con
regolamento  da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
b),  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il
personale   delle   amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, nonche' degli enti pubblici non economici:
   a)  la  procedura  da  adottare  per la verifica dell'idoneita' al
servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
   b) la possibilita' per l'amministrazione, nei casi di pericolo per
l'incolumita'  del  dipendente  interessato  nonche' per la sicurezza
degli  altri  dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di
sospensione  cautelare  dal  servizio,  in  attesa dell'effettuazione
della  visita di idoneita', nonche' nel caso di mancata presentazione
del  dipendente  alla visita di idoneita', in assenza di giustificato
motivo;
   c)  gli  effetti  sul  trattamento  giuridico  ed  economico della
sospensione  di  cui  alla  lettera  b),  nonche'  il contenuto e gli
effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in
seguito all'effettuazione della visita di idoneita';
   d)   la  possibilita',  per  l'amministrazione,  di  risolvere  il
rapporto  di  lavoro  nel  caso  di  reiterato  rifiuto, da parte del
dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneita'.
  Art.  55-novies  (Identificazione  del  personale a contatto con il
pubblico).  - 1.  I  dipendenti  delle  amministrazioni pubbliche che
svolgono  attivita'  a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere
conoscibile  il  proprio  nominativo  mediante  l'uso  di  cartellini
identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
  2.  Dall'obbligo  di  cui  al  comma  1  e'  escluso  il  personale
individuato  da  ciascuna  amministrazione  sulla  base  di categorie
determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno
o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri o del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta
del  Ministro  competente  ovvero,  in  relazione  al personale delle
amministrazioni  pubbliche  non  statali,  previa  intesa  in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali.».