Art. 69 
 
        Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate 
 
                    (art. 11, d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1. L'Autorita' iscrive in apposito elenco le societa' autorizzate
a svolgere l'attivita' di attestazione e ne assicura  la  pubblicita'
per il tramite dell'Osservatorio. 
    2. L'Autorita', sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA
ai sensi dell'articolo 70,  comma  6,  cura  la  formazione  su  base
regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati,
di elenchi delle imprese che hanno conseguito  la  qualificazione  ai
sensi dell'articolo 40 del codice ovvero ai  sensi  dell'articolo  50
del codice. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'Osservatorio. 
 
              Note all'art. 69 
              - Per il testo  dell'articolo  40  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 60. 
              -  Il  testo  dell'articolo  50  del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 50  (Avvalimento  nel  caso  di  operativita'  di
          sistemi di attestazione o di sistemi di  qualificazione)  -
          1. Per i lavori, il regolamento disciplina la  possibilita'
          di  conseguire  l'attestazione  SOA  nel   rispetto   delle
          disposizioni   previste   dall'articolo   49,    sempreche'
          compatibili con i seguenti principi: 
              a)  tra  l'impresa  che  si  avvale  dei  requisiti   e
          l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo
          ai sensi dell'articolo 2359, commi 1  e  2  codice  civile;
          oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una
          stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi  1  e  2,
          codice civile; 
              b)   l'impresa   ausiliaria   deve    rilasciare    una
          dichiarazione con la  quale  assume  l'obbligo,  anche  nei
          confronti  delle  stazioni   appaltanti,   di   mettere   a
          disposizione le risorse oggetto di  avvalimento  in  favore
          dell'impresa ausiliata per tutto il  periodo  di  validita'
          della attestazione SOA; 
              c) l'impresa ausiliata  e  l'impresa  ausiliaria  hanno
          l'obbligo di comunicare le  circostanze  che  fanno  venire
          meno la messa a disposizione delle risorse; 
              d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i
          commi 8 e 9 dell'articolo 49. 
              2.  L'omessa  o  non  veritiera   comunicazione   delle
          circostanze di cui alla lettera c) del  comma  1,  comporta
          l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6,  comma
          11, nonche' la sospensione dell'attestazione SOA, da  parte
          dell'Autorita', sia nei confronti della impresa  ausiliaria
          sia dell'impresa ausiliata, per un periodo da  sei  mesi  a
          tre anni. 
              3.  L'attestazione  di  qualificazione   SOA   mediante
          avvalimento determina  la  responsabilita'  solidale  della
          impresa concorrente  e  dell'impresa  ausiliaria  verso  la
          stazione appaltante. 
              4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,
          in  quanto  compatibili,  ai  sistemi  legali  vigenti   di
          attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture.”.