Art. 69.
             (Semplificazione delle procedure di spesa)

   1.  Al  fine  di  agevolare  il  conseguimento  degli obiettivi di
crescita  e di occupazione, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il  Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
dei  Ministri competenti, emana disposizioni per la semplificazione e
l'accelerazione delle procedure di spesa, con particolare riferimento
agli interventi nelle aree depresse.
   2.  Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al
Parlamento  per  l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni
competenti,  da  rendere  entro  trenta  giorni dal ricevimento della
richiesta.  Decorso  inutilmente  tale termine, i regolamenti possono
essere comunque emanati.
 
             Nota all'art. 69:
                 -  Il  testo  dell'art.  17,  comma  3,  della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
                 "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".