Art. 69. 
 
  E' libero il prestito al pubblico, per uso personale, di  esemplari
di opere protette. 
 
  Tuttavia, quando l'organizzazione del prestito sia fatta a scopo di
lucro, l'impresa deve essere autorizzata dal Ministro per la  cultura
popolare di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale.