(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 69)
                              Art. 69. 
                    Reintegrazione della cauzione 

 
  Con la ordinanza di vendita  della  cauzione  il  prefetto  intima,
all'esattore di reintegrarla  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla
notifica. 
  Se la  cauzione  non  e'  reintegrata,  il  prefetto  pronuncia  la
decadenza dell'esattore a norma degli articoli 102 e seguenti,  salvo
che,  riconosciuta  l'esistenza   di   circostanze   non   imputabili
all'esattore,  ritenga  di  accordare  una   proroga   del   termine,
nominando, se del caso, un sorvegliante.