(Convenzione - art. 69)
                            Articolo 69. 
              Conseguenze della nullita' di un trattato 
 
  1. Un trattato la cui nullita' sia stata  accertata  in  base  alla
presente convenzione e' nullo. Le disposizioni di un  trattato  nullo
non hanno valore giuridico. 
  2. Qualora, tuttavia, degli atti siano stati compiuti in base ad un
tale trattato: 
    a)  qualsiasi  parte  puo'  chiedere  ad  ogni  altra  parte   di
accertare, per quanto possibile, la situazione che  sarebbe  esistita
nelle loro reciproche  relazioni  se  tali  atti  non  fossero  stati
compiuti; 
    b) gli atti compiuti in buona fede prima che venisse invocata  la
nullita' non sono resi illeciti per il solo fatto della nullita'  del
trattato. 
  3. Nei casi di cui agli articoli 49 e 50, 51 o 52, il  paragrafo  2
non si applica nei confronti della parte cui e': imputabile il  dolo,
l'atto di corruzione o la violenza. 
  4. Nei casi in cui il consenso di un particolare  Stato  ad  essere
vincolato da  un  trattato  multilaterale  sia  infirmato,  le  norme
precedenti si applicano nelle relazioni fra il detto Stato e le parti
del trattato.