Art. 69. Determinazione dei titoli di dottorato e delle Universita' abilitate a rilasciarli Le facolta' e i dipartimenti, ove esistano, abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca in un settore disciplinare sono individuati sulla base di criteri generali di programmazione che tengano conto delle esigenze complessive e quelle settoriali della ricerca scientifica, e della notoria e peculiare idoneita', a tal fine, delle attrezzature scientifiche e didattiche di cui le facolta' o i dipartimenti dispongono direttamente o sulla base di convenzioni con altre Universita' anche straniere o con enti pubblici che svolgono specifica e qualificata attivita' di ricerca eventualmente anche attraverso strutture tecnicamente avanzate da essi controllate. A tal fine i rettori delle Universita' interessate inviano al Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e successivamente entro il 31 ottobre di ciascun anno, motivate e documentate proposte di istituzione dei corsi di dottorato da attivare nell'ateneo, specificandone le particolari modalita' di svolgimento, le strutture utilizzabili, la peculiare esperienza del coordinatore e la disponibilita' di un sufficiente numero di docenti notoriamente qualificati per la specifica ed originale produzione scientifica, nonche', le eventuali proposte di convenzioni e le procedure di attivazione. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato universitario nazionale determina, con propria decreto, sulla base delle motivate valutazioni tecniche formulate nel rispetto delle predette condizioni dal suddetto consesso, i titoli di dottore di ricerca che possono essere conseguiti e le Universita' che li rilasciano. La durata dei corsi non potra' essere inferiore ai tre anni accademici. Le Universita' dove esistono corsi di dottorato faranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione alla fine di ogni triennio una particolareggiata relazione dell'attivita' svolta per i singoli dottorati di ricerca, congiuntamente con le relazioni dei coordinatori alle quali verranno allegato i giudizi delle commissioni di cui al secondo comma dell'art. 73 sui candidati provenienti dal corso. Tenuto conto di tali elementi di valutazione, il Ministro, osservate le procedure di cui al precedente comma, procede entro il successivo anno alle eventuali revisioni.