Art. 69. 
Determinazione dei titoli di dottorato e delle Universita'  abilitate
                            a rilasciarli 
 
  Le facolta' e i dipartimenti, ove esistano, abilitati  al  rilascio
del titolo di dottore di ricerca  in  un  settore  disciplinare  sono
individuati sulla base di  criteri  generali  di  programmazione  che
tengano conto delle esigenze complessive e  quelle  settoriali  della
ricerca scientifica, e della notoria e  peculiare  idoneita',  a  tal
fine, delle attrezzature scientifiche e didattiche di cui le facolta'
o i dipartimenti dispongono direttamente o sulla base di  convenzioni
con altre  Universita'  anche  straniere  o  con  enti  pubblici  che
svolgono specifica e qualificata attivita' di  ricerca  eventualmente
anche attraverso strutture tecnicamente avanzate da essi controllate. 
  A tal fine i  rettori  delle  Universita'  interessate  inviano  al
Ministro della pubblica istruzione, entro sei  mesi  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, e successivamente entro il 31 ottobre di
ciascun anno, motivate e  documentate  proposte  di  istituzione  dei
corsi  di  dottorato  da  attivare  nell'ateneo,  specificandone   le
particolari modalita' di svolgimento, le strutture  utilizzabili,  la
peculiare esperienza del  coordinatore  e  la  disponibilita'  di  un
sufficiente  numero  di  docenti  notoriamente  qualificati  per   la
specifica ed originale produzione scientifica, nonche', le  eventuali
proposte di convenzioni e le procedure di  attivazione.  Il  Ministro
della  pubblica  istruzione,  sentito   il   Comitato   universitario
nazionale determina, con propria decreto, sulla base  delle  motivate
valutazioni tecniche formulate nel rispetto delle predette condizioni
dal suddetto consesso, i titoli di dottore  di  ricerca  che  possono
essere conseguiti e le Universita' che li rilasciano. La  durata  dei
corsi non potra' essere inferiore ai tre anni accademici. 
  Le Universita' dove esistono corsi di dottorato  faranno  pervenire
al Ministero della pubblica istruzione alla fine di ogni triennio una
particolareggiata  relazione  dell'attivita'  svolta  per  i  singoli
dottorati  di  ricerca,   congiuntamente   con   le   relazioni   dei
coordinatori alle quali verranno allegato i giudizi delle commissioni
di cui al secondo comma dell'art. 73 sui  candidati  provenienti  dal
corso. Tenuto conto di tali elementi  di  valutazione,  il  Ministro,
osservate le procedure di cui al precedente comma, procede  entro  il
successivo anno alle eventuali revisioni.