ART. 69. (Norme particolari per il personale docente delle scuole in lingua tedesca e delle localita' ladine) Ai docenti delle scuole secondarie e degli istituti d'arte in lingua tedesca e delle localita' ladine, in possesso del prescritto titolo di studio, che nell'anno scolastico 1980-1981 siano stati incaricati annuali o abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 35 e 36. Le disposizioni di cui al precedente comma sono estese ai docenti delle scuole predette in servizio nell'anno scolastico 1980-81 in qualita' di incaricati a tempo indeterminato ai sensi della legge 9 agosto 1973, n. 524, a prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio. L'assegnazione della sede ai predetti docenti e' disposta dopo che sia stata assegnata la sede al personale di cui al precedente comma. Ai docenti delle predette scuole, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, privi del prescritto titolo di studio, ma in possesso di diploma di maturita' o di titolo conseguito all'estero dichiarato equipollente secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, che abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 12 anni anche non continuativi, con il servizio annuale minimo richiesto dalle norme vigenti al momento della prestazione, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 35 e 37. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso XCII-bis (tedesco nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano) e XCII-ter (tedesco negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano) possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'insegnamento. Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della provincia di Bolzano i concorsi di cui alla presente legge relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di insegnamento. Per i componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al precedente comma non e' richiesto il requisito, previsto dal precedente articolo 3, del servizio in una sede compresa in un ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce il concorso.