ART. 69.
(Norme particolari per  il  personale  docente delle scuole in lingua
                  tedesca e delle localita' ladine)

  Ai  docenti  delle  scuole  secondarie  e  degli istituti d'arte in
lingua  tedesca  e delle localita' ladine, in possesso del prescritto
titolo  di  studio,  che  nell'anno  scolastico 1980-1981 siano stati
incaricati  annuali o abbiano svolto servizio di supplenza per almeno
180  giorni,  si  applicano  le disposizioni contenute nei precedenti
articoli 35 e 36.
  Le  disposizioni  di cui al precedente comma sono estese ai docenti
delle  scuole  predette  in  servizio nell'anno scolastico 1980-81 in
qualita'  di  incaricati a tempo indeterminato ai sensi della legge 9
agosto 1973, n. 524, a prescindere dal possesso del prescritto titolo
di  studio. L'assegnazione della sede ai predetti docenti e' disposta
dopo  che  sia  stata  assegnata  la  sede  al  personale  di  cui al
precedente comma.
  Ai  docenti delle predette scuole, in servizio nell'anno scolastico
1980-1981,  privi  del prescritto titolo di studio, ma in possesso di
diploma  di  maturita'  o  di titolo conseguito all'estero dichiarato
equipollente  secondo  le  procedure  previste  dall'articolo 5 della
legge  3 marzo 1971, n. 153, che abbiano svolto servizio di supplenza
per  almeno  12  anni anche non continuativi, con il servizio annuale
minimo richiesto dalle norme vigenti al momento della prestazione, si
applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 35 e 37.
  Ai  posti  di  insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento
tedesca  della  provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle
classi  di  concorso  XCII-bis  (tedesco nella scuola media in lingua
italiana  della  provincia  di  Bolzano)  e  XCII-ter  (tedesco negli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana
della  provincia  di Bolzano) possono accedere anche coloro che siano
in  possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato
equipollente  dal  Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentito il
Consiglio   nazionale   della   pubblica  istruzione,  ai  soli  fini
dell'insegnamento.
  Nelle  scuole d'istruzione primaria e secondaria della provincia di
Bolzano   i  concorsi  di  cui  alla  presente  legge  relativi  alle
discipline  da  impartire  in  lingua  diversa  da quella italiana si
svolgono nella predetta lingua di insegnamento.
  Per i componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al
precedente   comma  non  e'  richiesto  il  requisito,  previsto  dal
precedente articolo 3, del servizio in una sede compresa in un ambito
territoriale diverso da quello cui si riferisce il concorso.