Art. 69 
     Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili 
 
  1. Per i  beni  gratuitamente  devolvibili  alla  scadenza  di  una
concessione sono deducibili fino all'esercizio anteriore a quello  in
cui avviene la devoluzione, in aggiunta alle quote di ammortamento di
cui  agli  articoli  67  e  68,  quote   costanti   di   ammortamento
finanziario. 
  2. La quota di ammortamento finanziario deducibile  e'  determinata
dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del
concedente, per il numero degli anni di durata della concessione.  In
caso di modifica della durata della concessione la  quota  deducibile
e' proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall'esercizio  in
cui la modifica e' stata convenuta. 
  3. In caso di incremento o di decremento del costo  dei  beni,  per
effetto  di  sostituzione  a  costi   superiori   o   inferiori,   di
ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite  e  di  ogni
altra causa, la  quota  di  ammortamento  finanziario  deducibile  e'
rispettivamente aumentata o diminuita, a  partire  dall'esercizio  in
cui si e' verificato l'incremento o il decremento, in misura pari  al
relativo ammontare diviso per il numero dei residui  anni  di  durata
della concessione. 
  4. L'eventuale differenza tra l'ammontare complessivo  delle  quote
di ammortamento finanziario dedotte durante la concessione e il costo
non ammortizzato ai sensi degli articoli 67 e 68 concorre  a  formare
il reddito, o  e'  deducibile  se  negativa,  nell'esercizio  in  cui
avviene la devoluzione. 
  5. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio  di
opere pubbliche sono  ammesse  in  deduzione  quote  di  ammortamento
finanziario differenziate da calcolare sull'investimento  complessivo
realizzato. Le quote di ammortamento  sono  determinate  nei  singoli
casi con decreto del Ministro delle finanze in rapporto proporzionale
alle   quote   previste   nel   piano   economico-finanziario   della
concessione,  includendo  nel  costo  ammortizzabile  gli   interessi
passivi anche in deroga alle disposizioni del comma  1  dell'articolo
76.