(Norme-art. 69)
                               Art. 69 
         (Requisiti per la iscrizione nell'albo dei periti) 
  1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione
nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia. 
  2. La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale,
deve essere accompagnata  dall'estratto  dell'atto  di  nascita,  dal
certificato generale del casellario giudiziale,  dal  certificato  di
residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti
attestanti la speciale competenza del richiedente. 
  3. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone: 
   a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione
per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
   b) che si trovano in una delle situazioni di incapacita'  previste
dall'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice; 
   c) cancellate  o  radiate  dal  rispettivo  albo  professionale  a
seguito di provvedimento disciplinare definitivo. 
  4. La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il  tempo
in cui la persona e' imputata di delitto non colposo per il quale  e'
consentito l'arresto in flagranza ovvero e' sospesa dal relativo albo
professionale.