Art. 69. Disposizioni in materia di contenzioso tributario 1. La data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (a), e' differita al 1 ottobre 1994. 2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (a), sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 1, comma 1, come modificato dall'articolo 3-sexies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 (b) , l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validita' degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalita' di funzionamento delle sezioni"; b) nell'articolo 8, comma 1, lettera b), le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo"; c) nell'articolo 42, comma 3, le parole: "e cessa di funzionare il 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "e cessa di funzionare con l'esaurimento dei ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1998"; d) nell'articolo 49, comma 1, le parole: "sono abrogati gli articoli da 2 a 15" sono sostituite dalle seguenti: "sono abrogati gli articoli da 2 a 14" e nello stesso articolo, comma 2, le parole: "12, quinto e sesto comma,", sono sostituite dalle seguenti: "12, quarto comma,"; e) nell'articolo 50 le parole: "entro il 30 aprile 1993" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994". 3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (c), sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 12, comma 2, le parole da: ", i soggetti iscritti" fino a: "delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ". (( In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attivita' di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresi', abilitati )) alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (d) , (( i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR, e l'IRPEG )) nonche' i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1) (e) , limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. (( Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (a), risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 )) (f) "; b) nell'articolo 12, comma 5, le parole: "inferiore a 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 3.000.000"; c) nell'articolo 18, comma 3, le parole: "articolo 12, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 12, comma 5"; d) nell'articolo 21, il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: "Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), puo' essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto."; e) nell'articolo 72, comma 2, dopo le parole: "per i termini d'impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado" sono aggiunte le seguenti: "e, in ogni caso, per le controversie pendenti,"; f) l'articolo 73 e' abrogato; g) l'articolo 74 e' sostituito dal seguente: "Art. 74 (( (Controversie pendenti davanti alla corte di appello). - 1. Alle controversie, che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla corte di appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni (f)."; h) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: " 1. Alle controversie che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni (f) . 2. Relativamente alle controversie pendenti (( o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, )) a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L'istanza potra' essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall'articolo 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue. L'estinzione e' dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l'istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, e' ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall'articolo 28.". 2) al comma 4, le parole: "entro il 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (a)"; 3) il comma 5 e' abrogato; i) nell'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: " 4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue. 5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4."; l) nell'articolo 80, comma 2, la parole da: "salvo quanto stabilito negli articoli 74 e 75" sino alla fine, sono soppresse. 4. In caso di rinvio disposto dalla corte di appello o dalla commissione tributaria centrale dal 15 gennaio 1993 e fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni (f), (( ed i termini per la riassunzione decorrono dalla predetta data di entrata in vigore )). 5. Le controversie previste dall'articolo 289 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1967, n. 388 (g), relative alla attribuzione dei tributi locali soppressi per effetto della riforma tributaria di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825 (h), che sono pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte. Conseguentemente l'attribuzione effettuata sulla base della dichiarazione prevista dal quarto comma del citato articolo 289 (g) e le relative iscrizioni a ruolo effettuate a titolo provvisorio divengono definitive. 6. Le controversie gia' di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite, senza applicazione di sovrattasse e di sanzioni, a seguito di apposita istanza prodotta dal contribuente al comune interessato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante pagamento, da effettuare nei termini e con le modalita' di cui agli articoli 276 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto (( 14 settembre 1931, )) n. 1175 (g) , dell'imposta e degli interessi iscritti a ruolo; la definizione della controversia esplica efficacia nei confronti di tutti i coobbligati. 7. Nell'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 (i), e nell'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 (l), dopo le parole: "in seconda istanza," sono aggiunte le seguenti: "quando l'ammontare del tributo in contestazione e' superiore a lire 300 mila,". 8. Le disposizioni contenute nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 (i), e nell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 (l), come modificati dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche ai ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. __________________ (a) Il testo dell'art. 42 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e' il seguente: "Art. 42 (Insediamento delle commissioni tributarie). - 1. Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono insediate in unica data entro il 1 ottobre 1993 con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima. 2. Dalla stessa data sono soppresse le commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. 3. La commissione tributaria centrale prevista dal decreto di cui al comma 2 e' soppressa e cessa di funzionare il 31 dicembre 1995. 4. Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 48 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287". Il testo degli articoli 1, 8, 42, 49 e 50 del citato D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 1 (Le commissioni tributarie). - 1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazie e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validita' degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalita' di funzionamento delle sezioni. 2. (Omissis)". "Art. 8 (Incompatibilita'). - 1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finche' permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' professionali: a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipato al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi; c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici del Dipartimento delle entrate e del Dipartimento del territorio; d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza; e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle societa' concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze; f) gli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146; g) i prefetti; h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici; i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'art. 36 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano in qualsiasi forma l'assistenza e la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario; l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia; m) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione. 2-4. (Omissis)". "Art. 42 (Insediamento delle commissioni tributarie). - 1. Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono insediate in unica data entro il 1 ottobre 1993 con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima. 2. Dalla stessa data sono soppresse le commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. 3. La commissione tributaria centrale prevista dal decreto di cui al comma 2 e' soppressa e cessa di funzionare con l'esuarimento dei ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1998. 4. Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 48 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287". "Art. 49 (Norme abrogate). - 1. A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, salvo quanto disposto dal comma 2. 2. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quarto comma, 13, 13-bis e 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento". Art. 50 (Regolamenti). - 1. I regolamenti previsti dal presente decreto sono emanati entro il 28 febbraio 1994". (b) Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, reca: "Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie". (c) Il testo degli articoli 12, 18, 21, 72, 75, 76 e 80 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 12 (L'assistenza tecnica). - 1. (Omissis). 2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali. Sono altresi' abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto d'imposta relativi alle ritenute medesime, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attivita' di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresi', abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'art. 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR, e l'IRPEG nonche' i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollente o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. 3-4. (Omissis). 5. Le controversie riguardanti tributi in contestazione d'importo inferiore a 3.000.000 di lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonche' i ricorsi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa e' tenuta, a pena di inammissibilita', a conferire l'incarico a un difensore abilitato. 6. (Omissis). "Art. 18 (Il ricorso).- 1. Il processo e' introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale. 2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui e' diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonche' del codice fiscale; c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi. 3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2. 4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente". "Art. 21 (Termine per la proposizione del ricorso). - 1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilita' entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo. 2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), puo' essere proposto prima del novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non puo' essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione". "Art. 72 (Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado). - 1. Le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, alla data d'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, sono ad esse rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi. 2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme vigenti, detti ricorsi sono proposti alle comnissioni provinciali o regionali competenti entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data, ferma restando per i termini d'impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e, in ogni caso, per le controversie pendenti, l'inapplicabilita' dell'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. 3. Se i termini per il compimento di atti processuali diversi dai ricorsi secondo le norme vigenti, alla data di cui ai commi 1 e 2, sono ancora pendenti, tali atti possono essere compiuti nei termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. 4. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 provvedono a trasmettere i fascicoli relativi alle controversie pendenti alle segreterie delle commissioni provinciale o regionale rispettivamente competenti. 5. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 continuano a funzionare, solo per gli adempimenti di cui al comma 4, anche oltre la data indicata nel comma". "Art. 75 (Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale). - 1. Alle controversie che alla data di cui all'art. 72 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L'istanza potra' essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall'art. 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue. L'estinzione e' dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l'istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, e' ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall'art. 28. 3. Le parti che hanno proposto ricorso alla Commissione centrale, anziche' presentare l'istanza di trattazione di cui al comma precedente, possono chiedere nello stesso termine l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile convertendo il ricorso alla Commissione tributaria centrale in ricorso per cassazione contro la decisione impugnata, osservate per il resto tutte le norme del codice di procedura civile per il procedimento davanti alla Corte di cassazione. 4. Se non e' stato richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione e l'istanza di trattazione e' presentata nei termini, il procedimento prosegue davanti alla Commissione tributaria centrale, che provvede alla sua definizione mediante deposito della decisione entro i termini di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, applicando le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano per i ricorsi presentati alla Commissione tributaria centrale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. (Abrogato). 6. La segreteria della Commissione tributaria centrale continua a funzionare anche oltre il termine di cui al comma 4 per trasmettere i fascicoli dei processi alla cancelleria della Corte di cassazione o alle commissioni tributarie regionale o provinciale". (L'art. 1 del D.L. 26 novembre 1993, n. 477 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto), in corso di conversione in legge, cosi' dispone: "Nell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 69 del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: 'pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data' sono sostituite dalle seguenti: 'pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data,"). "Art. 76 (Controversie in sede di rinvio). - 1. Se alla data prevista dall'art. 72, a seguito di sentenza della Corte di cassazione o di corte d'appello o a seguito di decisione della Commissione tributaria centrale pendono i termini per la riassunzione del procedimento di rinvio davanti alle commissioni tributarie di primo o di secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale competente. 2. Il termine per la riassunzione davanti alla corte d'appello non subisce modifiche. 3. Se alla data prevista all'art. 72, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla Commissione tributaria centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria regionale competente. 4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue. 5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'art. 72, comma 4". "Art. 80 (Entrata in vigore). - Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993. 2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali". Si riporta il testo dell'art. 73 del citato D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, abrogato dal presente articolo: 1. "Art. 73 (Istanza di trattazione). - 1. Il ricorrente e qualsiasi altra parte nelle controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo o di secondo grado sono tenuti a presentare entro sei mesi dalla data di cui all'art. 72 apposita istanza di trattazione alla segreteria delle commissioni tributarie provinciale o regionale competenti. 2. L'istanza di trattazione sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, deve contenere gli estremi della controversia e del procedimento a cui si riferisce e deve essere notificata, spedita o consegnata alla segreteria a norma dell'art. 20. 3. Se nel termine di cui al comma 1 nessuna delle parti ha notificato, spedito o consegnato l'istanza di trattazione nelle forme indicate al comma precedente, il processo di primo grado o quello d'appello, a seconda dei casi, e' dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione di cui viene data comunicazione alle parti a cura della segreteria. 4. Contro il decreto di cui al comma precedente e' ammesso reclamo al collegio nei modi e termini previsti dall'art. 28". (d) Si riporta il testo dell'art. 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi": "Il Ministero delle finanze puo' autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria, nonche' gli ufficiali della guardia di finanza, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione puo' essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni". (e) Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' nelle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa". (f) Per il testo del terzo comma dell'art. 30 del D.P.R. n. 636/1972 si veda la nota (e) all'art. 62-ter. (g) L'art. 289 del testo unico per la Finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dell'art. 3 della legge 18 maggio 1967, n. 388, e' cosi' formulato: "Art. 289. - Il contribuente, al quale sia notificata, da parte di piu' comuni, l'applicazione di uno stesso tributo, ha facolta' di ricorrere alla GPA, Sezione speciale per i tributi locali, od al Ministro per le finanze, secondo che i comuni appartengano alla stessa o a diverse Provincie. La duplicazione si verifica anche fra tributi la cui applicazione e' alternativa. Il ricorso deve essere presentato all'autorita' cui spetta decidere nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento ovvero della cartella esattoriale che concreta la contemporanea applicazione di uno stesso tributo. Il contribuente e' tenuto a dichiarare presso quale dei comuni che hanno applicato il tributo ritiene di dover assolvere il debito d'imposta. Per effetto di tale dichiarazione il comune indicato dal contribuente iscrive a ruolo il tributo, a titolo provvisorio, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 277, sesto comma, e 286, terzo e quarto comma; gli altri enti sospendono l'iscrizione a ruolo. Il ricorso sospende i procedimenti contenziosi. Esso viene comunicato ai comuni interessati che possono controdedurre non oltre trenta giorni ed agli organi contenziosi dinanzi ai quali sia eventualmente pendente gravame. Qualora il contribuente abbia eccepito, avanti agli organi contenziosi di cui al precedente comma, la contemporanea applicazione di uno stesso tributo, da parte di piu' enti locali, l'organo adito sospende ogni pronuncia nel merito della vertenza e rimette in termine il contribuente per la proposizione del gravame di cui al primo comma del presente articolo. Il provvedimento che decide il ricorso e' notificato, a cura del comune riconosciuto titolare del tributo, al ricorrente ed agli altri comuni interessati. Questi ultimi provvederanno a comunicare la decisione agli organi contenziosi eventualmente aditi, nonche' ad effettuare, di ufficio, lo sgravio delle somme iscritte a ruolo e il rimborso di quanto gia' riscosso. Il comune al quale sia stato attribuito il tributo procede, se necessario, alla prosecuzione degli atti per la definizione dell'accertamento e per la riscossione". (h) La legge 9 ottobre 1971, n. 825, reca: "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria". (i) Si riporta il testo dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, recante disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilita' delle entrate, abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a decorrere dalla data prevista dall'art. 80, comma 2, del medesimo decreto (si veda la precedente nota (c)); "Art. 20 (Contenzioso) . - Contro gli atti di accertamento dei comuni e delle province relativi a tributi non soppressi, notificati a decorrere dal 1 gennaio 1974, e' ammesso ricorso all'intendenza di finanza ed in seconda istanza quando l'ammontare del tributo in contestazione e' superiore a lire 300 mila, anche da parte del comune e della provincia, al Ministro per le finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del ricorso. Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente anche se proposto contro la decisione dello stesso intendente direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso e' inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. Contro la decisione del Ministro e quella definitiva dell'intendente di finanza e' ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento. Contro la decisione del Ministro e' anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di giorni sessanta dalla notificazione della decisione stessa. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorita' amministrativa decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato. Decreto il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente puo' ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato. L'azione giudiziaria deve essere esperita entro novanta giorni dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa puo' tuttavia essere proposta in ogni caso dopo centottanta giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro". (l) Si riporta il testo dell'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni) abrogato dell'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a decorrere dalla data indicata nell'art. 80, comma 2, del medesimo decreto (si veda la precedente nota (c): "Art. 24 (Contenzioso) . - Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso all'intendente di finanza ed in seconda istanza, quando l'ammontare del tributo in contestazione e' superiore a lire 300 mila, anche da parte del comune, al Ministro per le finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del ricorso. Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente, anche se proposto contro la decisione dello stesso intendente, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso e' inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. Contro la decisione del Ministro e quella definitiva dell'intendente di finanza e' ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento. Conto la decisione del Ministro e' anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione stessa. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorita' amministrativa decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza, senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente puo' ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato. L'azione giudiziaria deve essere esperita entro novanta giorni dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa puo' tuttavia essere proposta inogni caso dopo centottanta giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro":