Art. 69 (a)
             (( Tentativo obbligatorio di conciliazione
                  nelle controversie individuali ))
((  1.  Per  le  controversie  individuali di cui all'articolo 68, il
tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo  410  del
codice  di  procedura  civile (b) si svolge con le procedure previste
dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione
di cui all'articolo  69-bis,  secondo  le  disposizioni  dettate  dal
presente decreto.
 2.  La  domanda  giudiziale  diventa  procedibile  trascorsi novanta
giorni  dalla  presentazione  della  richiesta  di  espletamento  del
tentativo di conciliazione.
 3.  Il  giudice che rileva l'improcedibilita' della domanda sospende
il giudizio e fissa alle parti  il  termine  perentorio  di  sessanta
giorni  per  promuovere il tentativo di conciliazione. Si applicano i
commi secondo e quinto dell'articolo 412-bis del codice di  procedura
civile  (c).  Espletato  il  tentativo  di conciliazione o decorso il
termine di novanta giorni, il processo puo' essere riassunto entro  i
successivi  centottanta  giorni.  La  parte  contro la quale e' stata
proposta la domanda in violazione dell'articolo  410  del  codice  di
procedura civile, con l'atto di riassunzione o con memoria depositata
in  cancelleria  almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, puo'
modificare o integrare le proprie difese e proporre  nuove  eccezioni
processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio. ))
  (a)  Articolo  sostituito  dall'art.  31 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 69 sostituito:
  "Art.  69.   (Tentativo   di   conciliazione   delle   controversie
individuali).    - La domanda giudiziale dinanzi al giudice ordinario
relativa alle controversie di cui al  comma  1  dell'articolo  68  e'
subordinata  all'esperimento  di  un  tentativo  di  conciliazione su
richiesta rivolta dal dipendente all'amministrazione. Ove i contratti
collettivi  non  prevedano  procedure  di  conciliazione,  le   parti
promuovono il tentativo di conciliazione dinanzi a una commissione di
conciliazione  istituita presso i comitati di cui all'articolo 33 del
presente decreto, nella cui circoscrizione ha sede  l'amministrazione
e  presta  servizio  il  dipendente.  La  commissione e' composta dal
presidente del comitato, o da un suo delegato, che  la  presiede,  da
quattro   rappresentanti   effettivi   e   quattro   supplenti  delle
amministrazioni interessate, indicati dal presidente del comitato con
criteri di rotazione, e da quattro rappresentanti effettivi e quattro
supplenti dei dipendenti, designati  dalle  organizzazioni  sindacali
maggiormente  rappresentative  sul  piano  locale. Al procedimento di
conciliazione  si  applicano  i  termini  e  le  modalita'   di   cui
all'articolo 410 del codice di procedura civile.
  2.  Del  tentativo  di  conciliazione  deve essere redatto processo
verbale.  Se  la  conciliazione  riesce,  il  verbale  e'  dichiarato
esecutivo  dal  pretore  ai  sensi  dell'articolo  411  del codice di
procedura civile.
  3.  Se  il  giudice  nella  prima  udienza  di  discussione  rileva
l'imprecedibilita' della domanda a norma del  comma  1,  sospende  il
giudizio  e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni
per esperire il tentativo di conciliazione".
  (b) Si riporta il testo  dell'art.  410  del  codice  di  procedura
civile, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80:
  "Art. 410. (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi intende
proporre  in  giudizio  una  domanda  relativa  al  rapporti previsti
dall'articolo 409 e non  ritiene  di  avvalersi  delle  procedure  di
conciliazione  previste  dai  contratti  e  accordi  collettivi  deve
promuovere,  anche  tramite  l'associazione  sindacale   alla   quale
aderisce  o  conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso
la commissione di conciliazione nella  cui  circoscrizione  si  trova
l'azienda  o  la dipendenza alla quale il lavoratore e' addetto o era
addetto al momento dell'estinzione del rapporto.
  La comunicazione della richiesta di espletamento del  tentativo  di
conciliazione  interrompe  la  prescrizione e sospende, per la durata
del tentativo di concillazione e per i venti giorni  successivi  alla
sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
  La  commissione, ricevuta la richiesta tenta la conciliazione della
controversia, convocando le parti, per una riunione  da  tenersi  non
oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
  Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro
e  della  massima  occupazione  e' istituita in ogni provincia presso
l'ufficio provinciale del lavoro e  della  massima  occupazione,  una
commissione  provinciale  di  conciliazione  composta  dal  direttore
dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualita' di presidente,
da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori
di  lavoro  e  da  quattro  rappresentanti  effettivi  e  da  quattro
supplenti  dei  lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
  Commissioni di  conciliazione  possono  essere  istituite,  con  le
stesse  modalita' e con la medesima composizione di cui al precedente
comma, anche presso le sezioni zonali degli  uffici  provinciali  del
lavoro e della massima occupazione.
  Le  commissioni,  quando  se  ne ravvisi la necessita', affidano il
tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal
direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della   massima
occupazione  o  da  un  suo  delegato che rispecchino la composizione
prevista dal precedente terzo comma.
  In ogni caso per  la  validita'  della  riunine  e'  necessaria  la
presenza  del  presidente e di almeno un rappresentante dei datori di
lavoro e di uno dei lavoratori.
  Ove la riunione della commissione non sia possibile per la  mancata
presenza  di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il
direttore   dell'ufficio    provinciale    del    lavoro    certifica
l'impossibilita' di procedere al tentativo di conciliazione".
  (c)  Si  riporta il testo dell'art. 412-bis del codice di procedura
civile:
  "Art. 412-bis. (Procedibilita' della domanda). - L'espletamento del
tentativo di conciliazione costituisce condizione  di  procedibilita'
della domanda.
  L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto nella memoria
difensiva  di  cui  all'articolo 416 e puo' essere rilevata d'ufficio
dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.
  Il giudice, ove rilevi la improcedibilita' della domanda,  sospende
il  giudizio  e  fissa  alle  parti il termine perentorio di sessanta
giorni per proporre la richiesta del tentativo di conciliazione.
  Trascorso il termine di cui al primo comma  dell'articolo  410-bis,
il  processo  puo'  essere  riassunto  entro i successivi centottanta
giorni.
  Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude
la concessione dei  provvedimenti  speciali  d'urgenza  e  di  quelli
cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV".