Art. 69.
                     Compiti di rilievo nazionale
  1. Ai  sensi dell'articolo 1, comma  4, lettera c), della  legge 15
marzo 1997,  n. 59, sono compiti  di rilievo nazionale per  la tutela
dell'ambiente quelli relativi:
  a)  al   recepimento  delle  convenzioni  internazionali   e  delle
direttive  comunitarie  relative  alla tutela  dell'ambiente  e  alla
conseguente definizione  di obiettivi  e delle  iniziative necessarie
per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;
  b)  alla conservazione  e alla  valorizzazione delle  aree naturali
protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute
di importanza  internazionale o nazionale, nonche'  alla tutela della
biodiversita', della  fauna e della flora  specificamente protette da
accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;
  c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;
  d)  alla  protezione,  alla   sicurezza  e  all'osservazione  della
qualita' dell'ambiente marino;
  e)  alla determinazione  di valori  limite, standard,  obiettivi di
qualita' e sicurezza e norme  tecniche necessari al raggiungimento di
un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale;
  f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo
ambientale, nelle materie di competenza statale;
  g) all'esercizio  dei poteri statali  di cui all'articolo  18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349;
  h) all'acquisto,  al noleggio e  all'utilizzazione di navi  e aerei
speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale;
  i) alle  variazioni dell'elenco  delle specie cacciabili,  ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
  l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre
e marine minacciate di estinzione;
  m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione
di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;
  n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;
  o) all'adozione della carta della natura;
  p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo
12 del  decreto del  Presidente della Repubblica  17 maggio  1988, n.
175, come risultano modificate dall'articolo  1, comma 8, della legge
19 maggio 1997,  n. 137, nonche' quelle  attualmente esercitate dallo
Stato  fino   all'attuazione  degli  accordi  di   programma  di  cui
all'articolo 72.
  2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni,
le funzioni relative:
  a)alla informazione ed educazione ambientale;
  b) alla promozione di tecnologie  pulite e di politiche di sviluppo
sostenibile;
  c)  alle decisioni  di  urgenza  a fini  di  prevenzione del  danno
ambientale;
  d) alla protezione dell'ambiente costiero.
  3. Sono  altresi' mantenute allo  Stato le attivita'  di vigilanza,
sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle
funzioni e dei  compiti di cui al comma 1,  ivi comprese le attivita'
di vigilanza  sull'Agenzia nazionale per la  protezione dell'ambiente
(ANPA)  e  sull'Istituto  centrale   per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica applicata al mare (ICRAM).
  4. I compiti di  cui al comma 1, lettere b)  e p), sono esercitati,
sentita  la Conferenza  unificata  e i  compiti di  cui  al comma  1,
lettera  o)   sono  esercitati   previa  intesa  con   la  Conferenza
Statoregioni.
 
          Note all'art. 69:
            - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997, si
          veda nota all'art. 3.
            -  La  legge  8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione
          del Ministero dell'ambiente e norme  in  materia  di  danno
          ambientale",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 15
          luglio 1986, n. 162, suppl. ord. Il testo dell'art.  18  e'
          il seguente:
            "Art.  18.  -  1.  Qualunque  fatto  doloso  o colposo in
          violazione di disposizioni  di  legge  o  di  provvedimenti
          adottati  in  base  a  legge che comprometta l'ambiente, ad
          esso  arrecando  danno,   alterandolo,   deteriorandolo   o
          distruggendolo  in  tutto  o in parte, obbliga l'autore del
          fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
            2. Per la  materia  di  cui  al  precedente  comma  1  la
          giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella
          della  Corte  dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
            3. L'azione di risarcimento del danno  ambientale,  anche
          se  esercitata  in  sede  penale,  e' promossa dallo Stato,
          nonche' dagli enti territoriali, sui quali incidano i  beni
          oggetto del fatto lesivo.
            4.  Le  associazioni  di  cui  al  precedente art. 13 e i
          cittadini, al fine di sollecitare  l'esercizio  dell'azione
          da  parte  dei soggetti legittimati,   possono denunciare i
          fatti  lesivi  di  beni  ambientali  dei  quali   siano   a
          conoscenza.
            5.  Le associazioni individuate in base all'art. 13 della
          presente legge possono intervenire nei  giudizi  per  danno
          ambientale   e   ricorrere   in   sede   di   giurisdizione
          amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
            6.  Il  giudice,  ove  non  sia  possibile  una   precisa
          quantificazione  del danno, ne determina l'ammontare in via
          equitativa, tenendo comunque  conto  della  gravita'  della
          colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e
          del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del
          suo comportamento lesivo dei beni ambientali.
            7.  Nei  casi  di  concorso nello stesso evento di danno,
          ciascuno risponde nei limiti della propria  responsabilita'
          individuale.
            8.  Il  giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove
          possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del
          responsabile.
            9. Per la riscossione dei crediti in favore  dello  Stato
          risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme
          di  cui al testo unico delle disposizioni di legge relative
          alla riscossione delle entrate  patrimoniali  dello  Stato,
          approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".
            -  La  legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per
          la protezione della fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il
          prelievo venatorio", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          25  febbraio  1992,  n, 46, suppl.  ord. Il testo dell'art.
          18, comma 3, e' il seguente:
            "3.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste,  d'intesa  con  il Ministro dell'ambiente, vengono
          recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui  al  comma  1,
          entro    sessanta    giorni    dall'avvenuta   approvazione
          comunitaria o  dall'entrata  in  vigore  delle  convenzioni
          internazionali.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste,
          d'intesa  con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto
          nazionale  per  la  fauna  selvatica,  dispone   variazioni
          dell'elenco  delle  specie  cacciabili  in conformita' alle
          vigenti   direttive   comunitarie   e   alle    convenzioni
          internazionali    sottoscritte,    tenendo    conto   della
          consistenza delle singole specie sul territorio".
            - Si trascrive il testo dell'art. 12 del d.P.R. 17 maggio
          1988, n. 175 (Attuazione della  direttiva  CEE  n.  83/501,
          relativa  ai  rischi  di  incidenti  rilevanti connessi con
          determinate attivita' industriali, ai sensi della legge  16
          aprile 1987, n. 183), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1
          giugno 1988, n. 127:
            "Art.  12  (Funzioni  d'indirizzo).  -  1. Con uno o piu'
          decreti del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i
          Ministri  dell'interno  e  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato, verranno indicate le  norme  generali  di
          sicurezza  cui devono, sulla base della disciplina vigente,
          attenersi tutti i fabbricanti le cui attivita'  industriali
          rientrano  nel  campo di applicazione del presente decreto,
          nonche' le modalita'  con  le  quali  il  fabbricante  deve
          procedere   all'individuazione   dei  rischi  di  incidenti
          rilevanti,  all'adozione  delle   appropriate   misure   di
          sicurezza,     all'informazione,     all'addestramento    e
          all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.
            2. In via di prima applicazione,  i  decreti  di  cui  al
          comma  1  saranno emanati nel termine di centottanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  In
          caso  di  mancato  accordo  tra  i  Ministri concertanti, a
          richiesta motivata di uno o piu' di questi, e, comunque,  a
          seguito   dell'inutile   decorso   del   termine  suddetto,
          all'emanazione dei decreti provvedera'  il  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
          dei Ministri.
            3.   Il   Ministro   dell'ambiente,   d'intesa   con   le
          Amministrazioni eventualmente interessate:
             a) esercita le funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento
          delle  attivita'  connesse  all'applicazione  del  presente
          decreto;
             b)   stabilisce   le   procedure   per   la    vigilanza
          sull'applicazione  delle disposizioni del presente decreto,
          nonche' per la valutazione dell'efficacia e dello stato  di
          applicazione delle stesse;
             c)  indica  le  modalita'  di  standardizzazione  per la
          dichiarazione di cui all'articolo 6;
             d)  individua  le  aree  ad  elevata  concentrazione  di
          attivita'   industriali  che  possono  comportare  maggiori
          rischi  di  incidenti  rilevanti   e   nelle   quali   puo'
          richiedersi  la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
          nonche' la predisposizione di piani  di  emergenza  esterni
          interessanti l'intera area;
             e)  indica eventualmente le quantita' di sostanze di cui
          all'allegato IV, nonche' le modalita' di  detenzione  delle
          stesse,   che   consentano   l'esenzione   dei  fabbricanti
          dall'obbligo della dichiarazione".