Art. 69 
 
                 Incompatibilita' ed ineleggibilita' 
 
  1.  Al  giudice  ausiliario  si   applica   la   disciplina   delle
incompatibilita' e delle ineleggibilita' prevista  per  i  magistrati
ordinari. 
  2.  Il  giudice  ausiliario,  nominato  tra  i  candidati  di   cui
all'articolo 63, comma 3, lettera d), non puo' svolgere  le  funzioni
presso la corte di appello nel cui distretto  ha  sede  il  consiglio
dell'ordine cui era iscritto al momento della  nomina  o  nei  cinque
anni precedenti. 
  3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario  non
possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari  del
distretto di Corte di appello in cui  svolgono  le  funzioni,  e  non
possono  rappresentare,  assistere  o   ((difendere   le   parti   di
procedimenti trattati dinanzi agli  uffici  giudiziari  del  medesimo
distretto neppure)) nei successivi gradi di giudizio. 
  4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario  non
possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici  di
altri distretti di corte  d'appello,  le  parti  di  procedimenti  in
relazione ai quali hanno svolto le funzioni. ((Il divieto si  estende
ad altro avvocato di lui socio o con lui associato.))