Art. 69 Generalita' 1. Al fine di evitare che persone non autorizzate abbiano accesso alle informazioni classificate ovvero coperte da segreto di Stato, i locali, le aree, gli edifici, gli uffici, i centri COMSEC, i CIS, in cui sono trattati informazioni classificate, sono protetti mediante specifiche misure di sicurezza fisica stabilite nelle disposizioni di cui al presente Capo.