Art. 69 
 
                             Generalita' 
 
  1. Al fine di evitare che persone non autorizzate  abbiano  accesso
alle informazioni classificate ovvero coperte da segreto di Stato,  i
locali, le aree, gli edifici, gli uffici, i centri COMSEC, i CIS,  in
cui sono trattati informazioni classificate, sono  protetti  mediante
specifiche misure di sicurezza fisica stabilite nelle disposizioni di
cui al presente Capo.