Art. 69 
 
 
               Principi e criteri relativi a decisioni 
             o azioni che coinvolgono piu' Stati membri 
 
  1. La  Banca  d'Italia,  nell'assumere  decisioni  o  intraprendere
azioni che possono avere un impatto in altri Stati membri, si attiene
ai seguenti principi e criteri: 
    a)  la  cooperazione  con  autorita'  di  risoluzione,  autorita'
competenti e altre  autorita'  di  altri  Stati  membri  al  fine  di
assicurare il coordinamento e l'efficacia  delle  decisioni  e  delle
azioni; 
    b) la debita considerazione dell'impatto delle decisioni o azioni
sulla stabilita' finanziaria e, piu'  in  generale,  sugli  interessi
degli Stati membri in cui hanno sede legale le componenti del  gruppo
incluse nella vigilanza consolidata; 
    c) il bilanciamento degli  interessi  dei  diversi  Stati  membri
interessati, evitando di pregiudicare o  favorire  indebitamente  gli
interessi di un particolare Stato membro; 
    d) l'applicazione delle previsioni e misure indicate nei piani di
risoluzione, a meno che, in relazione alle circostanze, gli obiettivi
della risoluzione possano essere meglio perseguiti in altro modo.