Art. 69 Principi e criteri relativi a decisioni o azioni che coinvolgono piu' Stati membri 1. La Banca d'Italia, nell'assumere decisioni o intraprendere azioni che possono avere un impatto in altri Stati membri, si attiene ai seguenti principi e criteri: a) la cooperazione con autorita' di risoluzione, autorita' competenti e altre autorita' di altri Stati membri al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia delle decisioni e delle azioni; b) la debita considerazione dell'impatto delle decisioni o azioni sulla stabilita' finanziaria e, piu' in generale, sugli interessi degli Stati membri in cui hanno sede legale le componenti del gruppo incluse nella vigilanza consolidata; c) il bilanciamento degli interessi dei diversi Stati membri interessati, evitando di pregiudicare o favorire indebitamente gli interessi di un particolare Stato membro; d) l'applicazione delle previsioni e misure indicate nei piani di risoluzione, a meno che, in relazione alle circostanze, gli obiettivi della risoluzione possano essere meglio perseguiti in altro modo.