Art. 69 
 
 
                  Accesso al Fondo sociale europeo 
 
  1. Lo Stato, le  Regioni  e  le  Province  autonome  promuovono  le
opportune iniziative per favorire  l'accesso  degli  enti  del  Terzo
settore ai  finanziamenti  del  Fondo  sociale  europeo  e  ad  altri
finanziamenti europei  per  progetti  finalizzati  al  raggiungimento
degli obiettivi istituzionali.