Art. 69 
 
Modifiche all'articolo 156 del codice  della  giustizia  contabile  -
                     Costituzione del convenuto 
 
  1. All'articolo 156  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «in cui ha sede il  giudice  adito»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero indicando un indirizzo di  posta
elettronica certificata secondo le modalita' di cui all'articolo  28,
comma 2»; 
    b)  al  comma  2,  primo  periodo,  la  parola  «cancelleria»  e'
sostituita dalla seguente: «segreteria»; 
    c) al comma 3, le  parole  «dall'attore»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal ricorrente». 
 
          Note all'art. 69: 
 
              - Si riporta l'articolo 156 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 156  (Costituzione  del  convenuto).  -  1.  Il
          convenuto  deve  costituirsi  almeno  dieci  giorni   prima
          dell'udienza,  dichiarando   la   residenza   o   eleggendo
          domicilio nel comune in  cui  ha  sede  il  giudice  adito,
          ovvero  indicando  un  indirizzo   di   posta   elettronica
          certificata secondo le modalita' di  cui  all'articolo  28,
          comma 2. 
                2. La costituzione del convenuto si effettua mediante
          deposito in segreteria  di  una  memoria  difensiva,  nella
          quale sono proposte, a  pena  di  decadenza,  le  eccezioni
          processuali e di merito che non siano rilevabili  d'ufficio
          e le eventuali domande in via riconvenzionale. 
                3. Nella stessa memoria il  convenuto  deve  prendere
          posizione,  in  maniera  precisa  e  non  limitata  ad  una
          generica  contestazione,  circa  i  fatti   affermati   dal
          ricorrente a fondamento della domanda,  proporre  tutte  le
          sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente,
          a pena di decadenza, i mezzi di  prova  dei  quali  intende
          avvalersi  e  in  particolare   i   documenti,   che   deve
          contestualmente depositare.».