Art. 7.
       Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari
  1.  Le  tariffe  di  cui  all'articolo  3 si applicano anche per le
attivita'   svolte   dai   lavoratori  italiani  operanti  nei  Paesi
extracomunitari,  di  cui  al  decreto-legge  31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
  2.   In  caso  di  insussistenza  dell'ultima  condizione  indicata
nell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, i
datori  di lavoro sono tenuti al pagamento, nei confronti dell'INAIL,
di  un premio integrativo, da applicarsi con decorrenza dalla data di
entrata  in  vigore  del  suddetto  decreto-legge,  a copertura delle
prestazioni  dovute dall'Istituto stesso ai sensi del testo unico. La
misura del premio integrativo e' determinata con decreto del Ministro
del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  da
emanarsi  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  legislativo,  su  delibera  del consiglio di amministrazione
dell'INAIL.  I  premi  versati  anteriormente alla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto  legislativo  restano  acquisiti  e
conservano   la   loro   efficacia   anche  ai  fini  delle  relative
prestazioni.
 
          Note all'art. 7:
              -  Il  decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, reca norme
          in  materia  di tutela dei lavoratori italiani operanti nei
          Paesi  extra  comunitari  e di rivalutazione delle pensioni
          erogate   dai   fondi  speciali  gestiti  dall'INPS  ed  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 179 del 3 agosto
          1987.  La  legge  di  conversione 3 ottobre 1987, n. 398 e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 231 del 3 ottobre
          1987.
              -  Il  comma  6-bis  dell'articolo 2  del decreto-legge
          21 marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   20 maggio   1988,   n.   160   (Norme   in  materia
          previdenziale,  di  occupazione  giovanile e di mercato del
          lavoro,   nonche'   per   il   potenziamento   del  sistema
          informatico  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
          sociale), e' il seguente:
              "6-bis   1.  I  datori  di  lavoro,  per  i  lavoratori
          utilizzati  in  conseguenza  di  contatti  stipulati  e  di
          obbligazioni  assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono
          esonerati  dall'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1,
          comma  1,  lettera d), del decreto-legge 31 luglio 1987, n.
          317,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
          1987,  n.  398,  sempre  che  non  siano  operanti clausole
          revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di
          traslare  al  committente i maggiori oneri sopravvenuti per
          effetto  del  decreto  medesimo  ed  i lavoratori risultino
          assicurati  con compagnie di assicurazione privata, purche'
          la  copertura assicurativa offra prestazioni non inferiori,
          complessivamente,      a      quelle     dell'assicurazione
          obbligatoria".