Art. 7
             Ulteriori requisiti del terzo responsabile

  1.  Il  comma  3  dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"3.  Nel  caso  di  impianti termici con potenza nominale al focolare
superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di
appalti  pubblici,  il  possesso  dei  requisiti  richiesti al "terzo
responsabile   dell'esercizio   e  della  manutenzione  dell'impianto
termico  e' dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti
dalla  pubblica  amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad
esempio,  l'albo  nazionale  dei  costruttori  - categoria gestione e
manutenzione    degli    impianti    termici    di   ventilazione   e
condizionamento,  oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti
dell'Unione  europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai
sensi  delle  norme  UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attivita' di
gestione  e  manutenzione  degli  impianti  termici,  da  parte di un
organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In
ogni  caso  il  terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto
deve   possedere   conoscenze  tecniche  adeguate  alla  complessita'
dell'impianto o degli impianti a lui affidati.".