Art. 7 
                      Progressione in carriera 
 
  1. Il passaggio alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza
annuale, nel limite dei posti disponibili  al  31  dicembre  di  ogni
anno, mediante valutazione comparativa  alla  quale  sono  ammessi  i
viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei  mesi  di  effettivo
servizio dall'ingresso in carriera che, avendo  svolto  il  tirocinio
operativo di  durata  di  nove  mesi  presso  le  strutture  centrali
dell'amministrazione dell'interno nell'ambito del corso di formazione
iniziale di cui all'articolo 5, hanno prestato  servizio  presso  gli
uffici territoriali del governo per un periodo  complessivamente  non
inferiore a tre anni. 
  2. I funzionari positivamente valutati ai sensi del  comma  1  sono
ammessi al corso di  formazione  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,
lettera a). Il corso di formazione si conclude con un esame finale  a
seguito del quale al funzionario e' attribuito un punteggio  espresso
in centesimi. La graduatoria, formata sulla base della  media  tra  i
punteggi  conseguiti  in  sede   di   valutazione   comparativa   per
l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale, determina la
posizione di ruolo nella qualifica di viceprefetto. 
  3. Le  modalita'  di  svolgimento  del  corso  di  formazione  sono
stabilite   dal   comitato   direttivo   della    scuola    superiore
dell'amministrazione dell'interno. 
  4. Le promozioni alla  qualifica  di  viceprefetto  decorrono  agli
effetti giuridici ed economici dal 1o gennaio dell'anno successivo  a
quello nel quale si sono verificate le vacanze. 
  5. Con cadenza triennale il consiglio di amministrazione  effettua,
agli esclusivi fini dell'aggiornamento delle posizioni nei  ruoli  di
anzianita'  dei  viceprefetti  e  dei  viceprefetti   aggiunti,   una
valutazione dei titoli di servizio di cui all'articolo 8, comma 1.  A
tali  fini  vengono  rispettivamente  valutati  i  viceprefetti  e  i
viceprefetti  aggiunti  con  almeno  tre  anni  di   servizio   nella
qualifica. Il  consiglio  di  amministrazione,  per  i  viceprefetti,
provvede su proposta di una  commissione  nominata  con  decreto  del
Ministro dell'interno, composta da tre prefetti, di  cui  uno  scelto
tra quelli preposti alle attivita' di valutazione e di  controllo  di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e due  scelti  tra
prefetti che abbiano svolto  incarichi  di  funzione  in  ambito  sia
centrale che periferico; per i  viceprefetti  aggiunti,  su  proposta
della  commissione  per  la   progressione   in   carriera   prevista
dall'articolo 17. 
 
          Nota all'art. 7:
              -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
          "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitaraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59".