Art. 7.
            Larghezza delle corsie e degli spartitraffico
  1.  Tenuto  conto  degli  ingombri  dei  ciclisti e dei velocipedi,
nonche'  dello  spazio  per  l'equilibrio  e  di  un opportuno franco
laterale  libero  da  ostacoli,  la  larghezza  minima  della  corsia
ciclabile,  comprese  le  strisce di margine, e' pari ad 1,50 m; tale
larghezza  e'  riducibile  ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due
corsie  contigue,  dello  stesso  od opposto senso di marcia, per una
larghezza complessiva minima pari a 2,50 m.
  2.  Per  le  piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie
riservate,   la   larghezza   della   corsia  ciclabile  puo'  essere
eccezionalmente  ridotta  fino  ad  1,00  m, sempreche' questo valore
venga  protratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile
e tale circostanza sia opportunamente segnalata.
  3.  Le  larghezze di cui ai commi precedenti rappresentano i minimi
inderogabili  per  le  piste  sulle quali e' prevista la circolazione
solo  di  velocipedi a due ruote. Per le piste sulle quali e' ammessa
la  circolazione  di  velocipedi  a  tre  o  piu'  ruote, le suddette
dimensioni  devono  essere  opportunamente adeguate tenendo conto dei
limiti  dimensionali  dei  velocipedi  fissati  dall'articolo  50 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  4.  La  larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che
separa la pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata destinata
ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m.
 
          Note all'art. 7:
              - Il   testo   dell'art.  50  del  decreto  legislativo
          30 aprile  1992,  n.  285,  recante:  "Nuovo  codice  della
          strada",  pubblicato  nel supplemento ordinario n. 114 alla
          Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, e' il seguente:
              "Art.  50.  -  1. I velocipedi sono i veicoli con due o
          piu'   ruote   funzionanti   a  propulsione  esclusivamente
          muscolare,  per  mezzo di pedali o di analoghi dispositivi,
          azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.
              2.   I  velocipedi  non  possono  superare  1,30  m  di
          larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza".