Art. 7.
                      (Funzioni delle province)
1.  Le  province concorrono alla programmazione del sistema integrato
di  interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo
15  della  legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' dall'articolo 132 del
decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, secondo le modalita'
definite  dalle  regioni  che disciplinano il ruolo delle province in
ordine:
a)  alla  raccolta  delle  conoscenze  e dei dati sui bisogni e sulle
risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali
presenti  in  ambito  provinciale  per  concorrere all'attuazione del
sistema informativo dei servizi sociali;
b)    all'analisi    dell'offerta    assistenziale   per   promuovere
approfondimenti  mirati sui fenomeni sociali piu' rilevanti in ambito
provinciale  fornendo,  su  richiesta  dei comuni e degli enti locali
interessati,  il  supporto  necessario  per  il  coordinamento  degli
interventi territoriali;
c)   alla  promozione,  d'intesa  con  i  comuni,  di  iniziative  di
formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di
base e all'aggiornamento;
d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di
zona.
 
          Note all'art. 7, comma 1:
          -  Il testo dell'art. 15 della citata legge n. 142 del 1990
          e' il seguente:
          "Art. 15 (Compiti di programmazione). - 1. La provincia:
            a) raccoglie  e coordina le proposte avanzate dai comuni,
          ai  fini  della  programmazione  economica, territoriale ed
          ambientale della regione;
            b) concorre  alla  determinazione del programma regionale
          di  sviluppo  e  degli  altri  programmi  e piani regionali
          secondo norme dettate dalla legge regionale;
            c) formula  e  adotta,  con riferimento alle previsioni e
          agli  obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri
          programmi   pluriennali   sia  di  carattere  generale  che
          settoriale   e  promuove  il  coordinamento  dell'attivita'
          programmatoria dei comuni.
          2.  La  provincia,  inoltre,  predispone ed adotta il piano
          territoriale   di  coordinamento  che,  ferme  restando  le
          competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e
          dei  programmi  regionali,  determina indirizzi generali di
          assetto del territorio e, in particolare, indica:
            a) le  diverse  destinazioni  del territorio in relazione
          alla prevalente vocazione delle sue parti;
            b) la    localizzazione   di   massima   delle   maggiori
          infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
            c) le  linee  di  intervento  per la sistemazione idrica,
          idrogeologica  ed  idraulico-forestale  ed in genere per il
          consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
            d) le  aree  nelle quali sia opportuno istituire parchi o
          riserve naturali.
          3.  I  programmi  pluriennali  e  il  piano territoriale di
          coordinamento  sono  trasmessi  alla  regione  ai  fini  di
          accertarne  la  conformita'  agli indirizzi regionali della
          programmazione socio-economica e territoriale.
          4.  La  legge  regionale detta le procedure di approvazione
          nonche'  norme  che  assicurino il concorso dei comuni alla
          formazione   dei   programmi   pluriennali   e   dei  piani
          territoriali di coordinamento.
          5.  Ai  fini  del  coordinamento  e dell'approvazione degli
          strumenti  di  pianificazione  territoriale predisposti dai
          comuni,   la   provincia   esercita  le  funzioni  ad  essa
          attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di
          accertare  la  compatibilita'  di  detti  strumenti  con le
          previsioni del piano territoriale di coordinamento.
          6.  Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio
          delle   rispettive   competenze,  si  conformano  ai  piani
          territoriali  di  coordinamento  delle  province  e tengono
          conto dei loro programmi pluriennali".
          - Per il testo dell'art. 132 del citato decreto legislativo
          112 del 1998, si veda in nota all'art. 4, comma 3.