Art. 7. 
                             (Registri) 
   1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
per gli affari sociali e' istituito un registro  nazionale  al  quale
possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della  presente  legge,
le associazioni  di  promozione  sociale  a  carattere  nazionale  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed  operanti
da almeno un anno. Alla  tenuta  del  registro  si  provvede  con  le
ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali  del  Dipartimento
per gli affari sociali. 
   2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si
intendono quelle che svolgono attivita' in almeno cinque  regioni  ed
in almeno venti province del territorio nazionale. 
   3.  L'iscrizione  nel  registro  nazionale  delle  associazioni  a
carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione  nel
registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale
e dei circoli  affiliati,  mantenendo  a  tali  soggetti  i  benefici
connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4. 
   4. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
istituiscono,  rispettivamente,  registri  su   scala   regionale   e
provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso
dei  requisiti  di  cui  all'articolo  2,  che  svolgono   attivita',
rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.