Art. 7. I criteri per la graduazione dei contributi universitari 1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi universitari, le universita' statali valutano autonomamente la condizione economica degli iscritti sulla base dei criteri definiti dall'art. 3, comma 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.