Art. 7 (L)
                Redazione e stesura di atti pubblici

  1.  I  decreti,  gli  atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti
pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con
qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.
  2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere
lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni.
Sono  ammesse  abbreviazioni,  acronimi,  ed  espressioni  in  lingua
straniera,  di  uso  comune.  Qualora  risulti  necessario  apportare
variazioni  al  testo,  si provvede in modo che la precedente stesura
resti leggibile.