Art. 7 Gestione delle risorse umane (Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998). 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di' priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi formativi. al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione. 5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Nota all'art. 7: - La legge 11 agosto 1991, n. 266, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1991, reca: "Legge-quadro sul volontariato".