Art. 7. 
                    Prelazione di piu' confinanti 
  1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o  di  riscatto
di cui rispettivamente all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965,  n.
590, e successive modificazioni, ed all'articolo  7  della  legge  14
agosto 1971, n.  817,  nel  caso  di  piu'  soggetti  confinanti,  si
intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come
partecipi  nelle  rispettive  imprese  di   coltivatori   diretti   e
imprenditori agricoli a titolo principale di eta' compresa tra i 18 e
i 40 anni o in cooperative di conduzione associata  dei  terreni,  il
numero  di  essi  nonche'  il  possesso  da  parte  degli  stessi  di
conoscenze  e  competenze  adeguate  ai  sensi  dell'articolo  8  del
regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'art. 8 della legge 26 maggio  1965,  n.
          590  (Disposizioni  per  lo   sviluppo   della   proprieta'
          coltivatrice) e' il seguente: 
              "Art. 8. - In caso di trasferimento a titolo oneroso  o
          di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto  a
          coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o  a
          compartecipazione,     esclusa      quella      stagionale,
          l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante,
          a parita' di condizioni, ha diritto di  prelazione  purche'
          coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni,  non  abbia
          venduto, nel biennio precedente,  altri  fondi  rustici  di
          imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il  caso
          di cessione a scopo  di  ricomposizione  fondiaria,  ed  il
          fondo per il quale  intende  esercitare  la  prelazione  in
          aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta'  od
          enfiteusi   non   superi   il   triplo   della   superficie
          corrispondente  alla   capacita'   lavorativa   della   sua
          famiglia. 
              La prelazione non e' consentita nei  casi  di  permuta,
          vendita   forzata,   liquidazione    coatta,    fallimento,
          espropriazione per pubblica utilita' e quando i terreni  in
          base a piani regolatori, anche  se  non  ancora  approvati,
          siano destinati ad utilizzazione  edilizia,  industriale  o
          turistica. 
              Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto,
          per  quota  di  fondo,  da  un   componente   la   famiglia
          coltivatrice, sia in costanza di comunione  ereditaria  che
          in ogni  altro  caso  di  comunione  familiare,  gli  altri
          componenti hanno diritto alla prelazione  sempreche'  siano
          coltivatori manuali o continuino  l'esercizio  dell'impresa
          familiare in comune. 
              Il   proprietario   deve   notificare    con    lettera
          raccomandata al  coltivatore  la  proposta  di  alienazione
          trasmettendo il preliminare di compravendita in cui  devono
          essere indicati  il  nome  dell'acquirente,  il  prezzo  di
          vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola  per
          l'eventualita'  della  prelazione.  Il   coltivatore   deve
          esercitare il  suo  diritto  entro  il  termine  di  trenta
          giorni. 
              Qualora   il   proprietario   non   provveda   a   tale
          notificazione o il prezzo indicato sia superiore  a  quello
          risultante dal contratto di compravendita, l'avente  titolo
          al  diritto  di  prelazione  puo',  entro  un  anno   dalla
          trascrizione del contratto di compravendita, riscattare  il
          fondo dall'acquirente e da  ogni  altro  successivo  avente
          causa. 
              Ove il diritto di prelazione sia stato  esercitato,  il
          versamento del prezzo di acquisto  deve  essere  effettuato
          entro il termine di tre  mesi,  decorrenti  dal  trentesimo
          giorno dall'avvenuta notifica da  parte  del  proprietario,
          salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti. 
              Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione
          dimostra,  con  certificato  dell'Ispettorato   provinciale
          dell'agricoltura competente,  di  aver  presentato  domanda
          ammessa all'istruttoria per la  concessione  del  mutuo  ai
          sensi dell'art. 1, il termine di cui al precedente comma e'
          sospeso fino a che non sia stata  disposta  la  concessione
          del  mutuo  ovvero  fino  a  che  l'Ispettorato  non  abbia
          espresso diniego a conclusione della  istruttoria  compiuta
          e,  comunque,  per  non  piu'  di  un  anno.  In  tal  caso
          l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve  provvedere
          entro quattro mesi dalla domanda agli  adempimenti  di  cui
          all'art. 3, secondo le  norme  che  saranno  stabilite  dal
          regolamento di esecuzione della presente legge. 
              In tutti i casi nei quali il pagamento  del  prezzo  e'
          differito il trasferimento della proprieta'  e'  sottoposto
          alla condizione sospensiva del pagamento  stesso  entro  il
          termine stabilito. 
              Nel caso di  vendita  di  un  fondo  coltivato  da  una
          pluralita' di affittuari, mezzadri o coloni, la  prelazione
          non puo' essere esercitata  che  da  tutti  congiuntamente.
          Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione puo'  essere
          esercitata congiuntamente dagli altri affittuari,  mezzadri
          o coloni purche' la superficie  del  fondo  non  ecceda  il
          triplo della complessiva capacita'  lavorativa  delle  loro
          famiglie. Si considera rinunciatario  l'avente  titolo  che
          entro quindici giorni dalla notificazione di cui al  quarto
          comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua
          intenzione di avvalersi della prelazione. 
              Se il componente di  famiglia  coltivatrice,  il  quale
          abbia cessato di far parte  della  conduzione  colonica  in
          comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro
          cinque anni dal giorno in cui ha  lasciato  l'azienda,  gli
          altri componenti hanno diritto  a  riscattare  la  predetta
          quota   al   prezzo   ritenuto   congruo   dall'Ispettorato
          provinciale dell'agricoltura, con le agevolazioni  previste
          dalla presente legge, sempreche' l'acquisto sia fatto  allo
          scopo  di   assicurare   il   consolidamento   di   impresa
          coltivatrice   familiare   di   dimensioni   economicamente
          efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se  il
          proprietario  della  quota  non  consente   alla   vendita,
          mediante la procedura giudiziaria  prevista  dalle  vigenti
          leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici. 
              L'accertamento delle condizioni  o  requisiti  indicati
          dal precedente comma e' demandato  all'Ispettorato  agrario
          provinciale competente per territorio. 
              Ai soggetti di cui al primo comma  sono  preferiti,  se
          coltivatori diretti, i coeredi del venditore.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 14 agosto
          1971, n. 817 (Disposizioni  per  il  rifinanziamento  delle
          provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice): 
              "Art. 7. - Il termine  di  quattro  anni  previsto  dal
          primo comma dell'art. 8 della legge 26 marzo 1965, n.  590,
          per l'esercizio del diritto di prelazione e' ridotto a  due
          anni. 
              Detto diritto di prelazione, con le modifiche  previste
          nella presente legge, spetta anche: 
                1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato
          stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre
          1964, n. 756; 
                2) al coltivatore  diretto  proprietario  di  terreni
          confinanti con fondi  offerti  in  vendita,  purche'  sugli
          stessi non siano insediati  mezzadri,  coloni,  affittuari,
          compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti. 
              Nel caso di vendita di  piu'  fondi  ogni  affittuario,
          mezzadro  o  colono   puo'   esercitare   singolarmente   o
          congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del
          fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.". 
              - Il testo dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 1257/99,
          del Consiglio, del 17 maggio 1999 recante:  "sostegno  allo
          sviluppo rurale dal parte del  Fondo  europeo  agricolo  di
          orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga
          taluni regolamenti", e' il seguente: 
              "Art. 8.  -  1.  Gli  aiuti  per  facilitare  il  primo
          insediamento dei giovani  agricoltori  sono  concessi  alle
          seguenti condizioni: 
                l'agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni; 
                l'agricoltore  possiede   conoscenze   e   competenze
          professionali adeguate; 
                l'agricoltore si insedia in un'azienda  agricola  per
          la prima volta; 
                per quanto riguarda l'azienda: 
                i) dimostra redditivita' e 
                ii) rispetta requisiti minimi in materia di ambiente,
          igiene e benessere degli animali, 
                e 
                l'agricoltore  si  insedia  in   qualita'   di   capo
          dell'azienda. 
              Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso
          in cui il giovane agricoltore non  si  insedi  nell'azienda
          come unico capo di  essa.  Tali  condizioni  devono  essere
          equivalenti  a  quelle  richieste  per  l'insediamento  del
          suddetto giovane agricoltore come unico capo dell'azienda. 
              2. Gli aiuti all'insediamento possono consistere in: 
                un premio unico il cui  importo  massimo  ammissibile
          figura nell'allegato; 
                un abbuono d'interessi per  i  prestiti  contratti  a
          copertura   delle   spese   derivanti    dall'insediamento;
          l'importo  equivalente  al  valore  capitalizzato  di  tale
          abbuono non puo' essere  superiore  al  valore  del  premio
          unico.".