Art. 7. C e s s i o n e 1. La cessione per ragioni di commercio delle armi di cui all'articolo 1 e' consentita a coloro che sono titolari dell'autorizzazione di polizia per il commercio di armi, prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931. 2. I commercianti di armi provvedono all'annotazione nel registro delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalita' previste dall'articolo 54 del regio decreto n. 635/1940, dei seguenti elementi: data dell'operazione, persona o ditta con la quale l'operazione e' compiuta, specie, contrassegni e quantita' delle armi acquistate o vendute e modalita' con le quali l'acquirente ha dimostrato la propria identita' personale. 3. Le armi di cui all'articolo 1 possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento. 4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui all'articolo 1, purche' avvengano con scrittura privata tra soggetti maggiorenni. Non e' necessaria la scrittura privata nel comodato a termine di durata non superiore a quarantotto ore. 5. La vendita per corrispondenza e' regolata dal disposto dell'articolo 17 della legge n. 110/1975. 6. La vendita nelle aste pubbliche e' consentita nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4. 7. E' fatto divieto dell'affidamento a minori delle armi di cui all'articolo 1.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse), vedi nelle note all'art. 5. - Si riporta il testo vigente dell'art. 35 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse): "Art. 35 (Art. 34 testo unico 1926). - Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi e' obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita'. I commercianti di armi devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori; ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera. Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere. Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 250.000. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a L. 250.000". - Si riporta il testo dell'art. 54 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse): "Art. 54. - Nel registro di cui all'art. 35 della legge, si prende nota della data dell'operazione; della persona o della ditta con la quale l'operazione e' compiuta, della specie, contrassegni e quantita' delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identita' personale. E' permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco al minore che esibisca la licenza di porto d'armi". - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse): "Art. 17 (Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza). - Alle persone residenti nello Stato non e' consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attivita' industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei Carabinieri del comune in cui risiede il destinatario. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a L. 300.000".