ART. 7.
       (Nuove regole sulla titolarita' dei diritti brevettuali
                    per invenzioni industriali).

   1.  Al  regio  decreto  29 giugno 1939, n. 1127, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a)    all'articolo    24,    primo    comma,    le    parole:   "o
dell'Amministrazione pubblica" sono soppresse;
   b) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
   "ART.  24-bis. - 1. In deroga all'articolo 23 del presente decreto
e  all'articolo  34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto  degli  impiegati  civili  dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto
di   lavoro  intercorre  con  una  universita'  o  con  una  pubblica
amministrazione  avente  fra  i suoi scopi istituzionali finalita' di
ricerca,  il  ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti
dall'invenzione  brevettabile  di  cui  e'  autore.  In  caso di piu'
autori, dipendenti delle universita', delle pubbliche amministrazioni
predette   ovvero  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  i  diritti
derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo
diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne
da' comunicazione all'amministrazione.
   2.  Le  universita'  e  le  pubbliche amministrazioni, nell'ambito
della  loro  autonomia,  stabiliscono  l'importo  massimo del canone,
relativo  a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla
stessa  universita' o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati
finanziatori  della  ricerca,  nonche'  ogni  ulteriore  aspetto  dei
rapporti reciproci.
   3.  In  ogni  caso,  l'inventore  ha diritto a non meno del 50 per
cento  dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel
caso  in  cui  le  universita'  o  le  amministrazioni  pubbliche non
provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete
il 30 per cento dei proventi o canoni.
   4.  Trascorsi  cinque  anni  dalla  data di rilascio del brevetto,
qualora  l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo
sfruttamento  industriale,  a  meno  che  cio'  non  derivi  da cause
indipendenti  dalla loro volonta', la pubblica amministrazione di cui
l'inventore  era  dipendente  al  momento  dell'invenzione acquisisce
automaticamente  un  diritto  gratuito,  non  esclusivo, di sfruttare
l'invenzione  e  i  diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli
sfruttare  da  terzi,  salvo  il  diritto  spettante all'inventore di
esserne riconosciuto autore".
   2.  La  disciplina di cui all'articolo 24-bis del regio decreto 29
giugno  1939,  n. 1127, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
si   applica   a   tutte   le   invenzioni  ivi  indicate  conseguite
successivamente  alla data di entrata in vigore della presente legge,
ancorche' in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.
 
          Nota all'art. 7:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 24 del regio decreto
          29 giugno  1939, n. 1127, recante "Testo delle disposizioni
          legislative   in   materia   di   brevetti  per  invenzioni
          industriali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto
          1939, n. 189, cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.  24  (art.  23, comma primo, secondo e terzo, del
          regio  decreto  13 settembre 1934, n. 1602.). - Qualora non
          ricorrano  le condizioni previste all'articolo precedente e
          si  tratti  di invenzione industriale che rientri nel campo
          di   attivita'   dell'azienda  privata  a  cui  e'  addetto
          l'inventore,   il   datore  di  lavoro  ha  il  diritto  di
          prelazione   per   l'uso   esclusivo,   o   non  esclusivo,
          dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonche' per
          la  facolta'  di  chiedere,  od acquistare, per la medesima
          invenzione,  brevetti  all'estero, verso corresponsione del
          canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma
          corrispondente  agli  aiuti  che l'inventore abbia comunque
          ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.
              Il  datore  di  lavoro  potra' esercitare il diritto di
          prelazione  entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del
          conseguito brevetto.
              I  rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione

          di  cui  al  presente  art. si risolvono di diritto ove non
          venga  integralmente  pagato alla scadenza il corrispettivo
          dovuto.".