Art. 7. 
                    Abrogazioni e disapplicazione 
 
  1. Sono abrogate le  disposizioni  di  cui  all'articolo  8,  comma
primo, lettera c), e  all'articolo  24  del  decreto  ministeriale  9
settembre 1957 e successive modifiche. 
  2. Non si applicano agli esami di Stato disciplinati  dal  presente
decreto le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto e quinto comma,
all'articolo  7  ad  eccezione  dell'ottavo  comma,  all'articolo  8,
secondo, terzo, quarto e quinto comma, all'articolo  9,  all'articolo
10, all'articolo 11 ad eccezione del quinto,  sesto,  nono  e  decimo
comma,   all'articolo   12,   all'articolo   13,   all'articolo   14,
all'articolo 15, all'articolo 19 del decreto ministeriale 9 settembre
1957 e successive modifiche. 
  3. A coloro che sostengono gli  esami  di  Stato  disciplinati  dal
presente decreto, e che siano in possesso della laurea  specialistica
in medicina e  chirurgia  afferente  alla  classe  n.  46/S,  non  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo  4  e  all'articolo  6,
primo comma, lettera e) del decreto ministeriale 9 settembre  1957  e
successive modifiche. 
 
          Note all'art. 7:
              - L'art.   2,  quarto  e  quinto  comma,  l'art.  7  ad
          eccezione  dell'ottavo  comma,  l'art.  8,  secondo, terzo,
          quarto  e  quinto  comma, l'art. 9, l'art. 10, l'art. 11 ad
          eccezione  del  quinto,  sesto, nono e decimo comma, l'art.
          12, l'art. 13, l'art. 14, l'art. 15 e l'art. 19 del decreto
          ministeriale  9 settembre  1957  e  successive modifiche si
          riferiscono  alla  ubicazione, costituzione, composizione e
          funzionamento  delle  commissioni giudicatrici e alle prove
          degli esami di Stato per la professione di medico chirurgo.
              - Si  riporta il testo dell'art. 4 e dell'art. 6, primo
          comma, lettera e) del decreto ministeriale 9 settembre 1957
          e successive modifiche:
              "Art.  4.  -  Agli esami di Stato per l'esercizio della
          professione   di  medico-chirurgo  possono  essere  ammessi
          soltanto  i  laureati  in medicina e chirurgia, che abbiano
          compiuto il tirocinio di pratica ospedaliera per la clinica
          medica,    la    clinica    chirurgica    e    la   clinica
          ostetrico-ginecologica      prescritto     dall'ordinamento
          didattico  di  cui  alla  tabella  XVIII  allegata al regio
          decreto 30 settembre 1938, n. 1652".
              "Art.  6.  - Coloro che aspirano ad essere ammessi agli
          esami  di Stato per l'abilitazione ad una delle professioni
          indicate  nell'art. 1 del presente regolamento, sono tenuti
          a  presentare  domanda in carta legale da lire 100, diretta
          al  presidente della Commissione esaminatrice, indicando la
          residenza  propria  e  della  famiglia  e unendo i seguenti
          documenti:
                a) - d) (omissis);
                e) quanto   trattisi   di   esami  di  Stato  per  le
          professioni   di   medico-chirurgo  o  di  veterinario,  un
          certificato  dell'universita', attestante il compimento del
          prescritto tirocinio pratico".