Art. 7. Monitoraggio e controllo 1. Il monitoraggio sulla attuazione del Programma nazionale e' svolto, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca dei finanziamenti, dalle regioni, che si possono avvalere delle ARPA. 2. I controlli sulla conformita' degli interventi ai progetti approvati sono effettuati dalla provincia territorialmente competente ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471. 3. I soggetti beneficiari, ogni sei mesi, predispongono e trasmettono alla regione territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzi l'avanzamento fisico e finanziario. 4. Le regioni provvedono annualmente a trasmettere al Ministero dell'ambiente una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate. 5. Il Ministero dell'ambiente, anche avvalendosi dell'ANPA, ove rilevi gravi inadempienze da parte del soggetto beneficiano, propone alla regione competente l'adozione delle procedure di revoca e di riassegnazione delle risorse di cui al successivo articolo 8, comma 3.
Note all'art. 7: - L'art. 12 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e' il seguente: "Art. 12 (Controlli). - 1. La documentazione relativa al Piano della caratterizzazione, al Progetto preliminare, al Progetto definitivo, comprensivo delle misure di sicurezza, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate, sono trasmessi alla provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformita' degli interventi ai progetti approvati. 2. Il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale e la conformita' degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione predisposta in conformita' ai criteri ed ai contenuti indicati nell'allegato 5. Il completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente e la conformita' degli stessi al progetto approvato non puo' comunque essere accertato se non decorsi cinque anni dall'effettuazione del primo controllo ai sensi del comma 4. 3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 10, comma 9. 4. Per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 la provincia e' altresi' tenuta ad effettuare controlli e verifiche periodiche sull'efficacia delle misure di sicurezza adottate e degli interventi di messa in sicurezza permanente, anche al fine di accertare, con cadenza almeno biennale, che le caratteristiche del sito sottoposto ai predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione d'uso prevista e non comportino rischi per la salute e per l'ambiente, tenuto anche conto delle conoscenze tecniche e scientifiche nel frattempo intervenute".