ART. 7.
(Modifiche  al  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo
    unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1.  Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e' inserito il seguente:
"ART.  23-bis. - (Disposizioni in materia di mobilita' tra pubblico e
privato).  -  1.  In  deroga  all'articolo  60  del testo unico delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957,  n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' gli
appartenenti  alla  carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente
agli  incarichi  pubblici,  i  magistrati  ordinari, amministrativi e
contabili  e  gli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato  possono, a
domanda,  essere  collocati  in  aspettativa  senza  assegni  per  lo
svolgimento  di  attivita'  presso  soggetti  e organismi, pubblici o
privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al
relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente
in  materia  di  collocamento  fuori  ruolo  nei  casi consentiti. Il
periodo  di  aspettativa  comporta  il  mantenimento  della qualifica
posseduta.   E'   sempre   ammessa   la  ricongiunzione  dei  periodi
contributivi  a  domanda  dell'interessato,  ai  sensi  della legge 7
febbraio  1979,  n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative
nelle   quali  abbia  maturato  gli  anni  di  contribuzione.  Quando
l'incarico   e'   espletato   presso   organismi   operanti  in  sede
internazionale,  la  ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  e' a
carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione
di destinazione non disponga altrimenti.
2.  I  dirigenti  di  cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a
domanda  in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi
incarichi  di  cui  al  comma 1 del presente articolo, salvo motivato
diniego dell'amministrazione di appartenenza.
3.  Per  i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli
avvocati  e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano
il  collocamento  in  aspettativa,  fatta  salva  per  i  medesimi la
facolta' di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti diversi dalle
amministrazioni  pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa
di  cui  al  comma  1  non  puo'  superare  i  cinque  anni  e non e'
computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
5.  L'aspettativa  per lo svolgimento di attivita' o incarichi presso
soggetti  privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1
non puo' comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, e' stato addetto a funzioni
di  vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha
stipulato  contratti  o  formulato  pareri  o  avvisi  su contratti o
concesso  autorizzazioni  a favore di soggetti presso i quali intende
svolgere  l'attivita'.  Ove  l'attivita'  che si intende svolgere sia
presso  una  impresa,  il  divieto si estende anche al caso in cui le
predette  attivita'  istituzionali  abbiano  interessato imprese che,
anche  indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile;
b)  il  personale  intende  svolgere attivita' in organismi e imprese
private  che,  per  la  loro natura o la loro attivita', in relazione
alle  funzioni  precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento
all'immagine   dell'amministrazione   o   comprometterne  il  normale
funzionamento o l'imparzialita'.
6.  Il  dirigente  non  puo',  nei  successivi  due  anni,  ricoprire
incarichi  che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla
lettera a) del comma 5.
7.  Sulla  base  di  appositi  protocolli  di intesa tra le parti, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per
singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il
consenso  dell'interessato,  l'assegnazione  temporanea  di personale
presso  imprese  private.  I  protocolli disciplinano le funzioni, le
modalita'  di  inserimento  e l'eventuale attribuzione di un compenso
aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.
8.  Il  servizio  prestato  dai  dipendenti  durante  il  periodo  di
assegnazione   temporanea  di  cui  al  comma  7  costituisce  titolo
valutabile ai fini della progressione di carriera.
9.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  trovano  comunque
applicazione  nei  confronti  del personale militare e delle Forze di
polizia, nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10.  Con  regolamento  da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, sono individuati i soggetti
privati  e  gli  organismi  internazionali  di  cui al comma 1 e sono
definite   le   modalita'  e  le  procedure  attuative  del  presente
articolo".
2.  All'articolo  101  del  testo  unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  23-bis  del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali
e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure
di  mobilita'  per  effetto  del  contratto  collettivo  nazionale di
lavoro.  Alla  cessazione  dell'incarico,  il  segretario  comunale o
provinciale   viene   collocato  nella  posizione  di  disponibilita'
nell'ambito dell'albo di appartenenza".
3.  Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e' inserito il seguente:
"ART. 17-bis. - (Vicedirigenza) - 1. La contrattazione collettiva del
comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della
vicedirigenza   nella  quale  e'  ricompreso  il  personale  laureato
appartenente   alle   posizioni   C2   e   C3,   che  abbia  maturato
complessivamente cinque anni di anzianita' in dette posizioni o nelle
corrispondenti  qualifiche  VIII  e IX del precedente ordinamento. In
sede  di  prima applicazione la disposizione di cui al presente comma
si  estende  al  personale  non laureato che, in possesso degli altri
requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali
per  l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti
possono  delegare  ai  vice  dirigenti  parte delle competenze di cui
all'articolo 17.
2.  La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al
personale  dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo
1,  comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e
C3  del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni e' definita
con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze. Restano salve le competenze
delle   regioni   e   degli  enti  locali  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 27".
4. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  dopo  il  secondo  periodo,  e'  inserito  il  seguente: "I
professionisti   degli   enti  pubblici,  gia'  appartenenti  alla  X
qualifica  funzionale,  i  ricercatori  e  i  tecnologi degli enti di
ricerca,  compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza alcun onere
aggiuntivo  di  spesa  a  carico  delle  amministrazioni interessate,
unitamente  alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale
autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni".
5.  Dalla  disposizione di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
          Note all'art. 7:
              - Il  testo  dell'art.  101  del decreto legislativo n.
          267/2000  (Testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli
          enti locali), come modificato dalla legge qui pubblicata e'
          il seguente:
              "Art.   101   (Disponibilita'  e  mobilita).  -  1.  Il
          segretario  comunale o provinciale non confermato, revocato
          o  comunque  privo di incarico e' collocato in posizione di
          disponibilita' per la durata massima di quattro anni.
              2. Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto
          all'albo  ed  e' posto a disposizione dell'Agenzia autonoma
          di  cui all'art. 102 per le attivita' dell'Agenzia stessa o
          per  l'attivita'  di  consulenza,  nonche' per incarichi di
          supplenza  e  di  reggenza,  ovvero  per  l'espletamento di
          funzioni  corrispondenti  alla  qualifica  rivestita presso
          altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri
          a  carico  dell'ente  presso  cui  presta  servizio. Per il
          periodo   di   disponibilita'   al  segretario  compete  il
          trattamento   economico  in  godimento  in  relazione  agli
          incarichi conferiti.
              3.  Nel  caso  di  collocamento  in  disponibilita' per
          mancato   raggiungimento   di   risultati   imputabile   al
          segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni
          dei  doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione,
          compete il trattamento economico tabellare spettante per la
          sua  qualifica  detratti  i  compensi percepiti a titolo di
          indennita'  per  l'espletamento  degli  incarichi di cui al
          comma 2.
              4.  Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio
          in  qualita'  di titolare in altra sede il segretario viene
          collocato  d'ufficio  in  mobilita'  presso altre pubbliche
          amministrazioni  nella  piena  salvaguardia della posizione
          giuridica ed economica.
              4-bis.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  23-bis del
          decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai
          segretari  comunali  e  provinciali equiparati ai dirigenti
          statali  ai  fini  delle procedure di mobilita' per effetto
          del   contratto   collettivo   nazionale  di  lavoro.  Alla
          cessazione   dell'incarico,   il   segretario   comunale  o
          provinciale    viene    collocato    nella   posizione   di
          disponibilita' nell'ambito dell'albo di appartenenza.".
              - Il  testo  del  comma  2  dell'art.  40  del  decreto
          legislativo  n.  165/2001,  come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art.    40    (Contratti    collettivi   nazionali   e
          integrativi). - 1. Omissis.
              2.   Mediante   appositi   accordi   tra  l'ARAN  e  le
          confederazioni   rappresentative  ai  sensi  dell'art.  43,
          comma 4,  sono  stabiliti  i  comparti della contrattazione
          collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
          I  dirigenti  costituiscono  un'area  contrattuale autonoma
          relativamente a uno o piu' comparti. I professionisti degli
          enti   pubblici,   gia'   appartenenti   alla  X  qualifica
          funzionale,  i  ricercatori  e  i  tecnologi  degli enti di
          ricerca,  compresi  quelli  dell'ENEA, costituiscono, senza
          alcun   onere   aggiuntivo   di   spesa   a   carico  delle
          amministrazioni  interessate, unitamente alla dirigenza, in
          separata   sezione,   un'area  contrattuale  autonoma,  nel
          rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo
          per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario
          quanto   previsto  dall'art.  15  del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni ed
          integrazioni.  Agli accordi che definiscono i comparti o le
          aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art.
          41,  comma 6. Per le figure professionali che, in posizione
          di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o
          che     comportano     iscrizione     ad     albi    oppure
          tecnico-scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline
          distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
              Omissis.".