Art. 7. (Facolta' inerenti il soggiorno) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono inserite le seguenti: "e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,"; b) al comma 4, le parole: "puo' essere sottoposto a rilievi segnaletici" sono sostituite dalle seguenti: "e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici".
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge: "Art. 6 (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno)&d.; - 1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato anche per le altre attivita' consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione puo' essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione. 2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. 3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno e' punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila. 4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identita' personale dello straniero, questi e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. 5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita' di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato. 6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in localita' che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica. 7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita' previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura territorialmente competente. 8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. 9. Il documento di identificazione per stranieri e' rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non e' valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali. 10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente&62;&62;. - Per il testo vigente dell'art. 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. nelle note all'art. 21.