Art. 7
         Attivita' di servizio per gli studenti universitari

  1.  Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato a decorrere
dall'anno accademico 2002-2003, le universita' promuovono, sostengono
e  pubblicizzano  le  attivita' di servizio agli studenti iscritti ai
propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai
collegi  universitari legalmente riconosciuti, in conformita' con gli
indirizzi  di  cui  all'articolo  25, comma 2, della legge 2 dicembre
1991,  n.  390,  ed  a quelli indicati nei decreti del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  adottati  ai  sensi  dell'articolo  4 della
medesima legge, quali, in particolare, le attivita' di orientamento e
tutorato e le iniziative culturali.
  2.  Al  fine  di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la
realizzazione  di  alloggi  e residenze per studenti universitari, al
comma  5  dell'articolo  1  della  legge 14 novembre 2000, n. 338, il
secondo   ed   il   terzo   periodo  sono  sostituiti  dai  seguenti:
"All'istruttoria  dei  progetti  provvede  una  commissione istituita
presso   il   Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  nominata  dal  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  in  modo  da  assicurare  la  rappresentanza paritetica del
predetto   Ministero   e   delle  regioni.  La  spesa  derivante  dal
funzionamento   della  commissione  e'  determinata,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  il bilancio dello Stato, per un importo massimo
non  superiore  all'1  per  cento  dei fondi di cui al comma 10, allo
scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma.".