Art. 7.
              Pianificazione integrata e concertazione
                         con gli enti locali
    1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano
provvedono,  nel  rispetto del quadro delle competenze amministrative
in  materia  territoriale  e  ambientale,  con  apposita  normativa e
comunque in conformita' al proprio ordinamento, ad adottare i piani e
i  programmi di cui al presente decreto, assicurando il coordinamento
di  tali piani e degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri
strumenti  di  pianificazione  settoriale  e  con  gli  strumenti  di
pianificazione degli enti locali.
    2.  Ai  fini  dell'elaborazione  e  dell'attuazione  dei  piani e
programmi  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e Bolzano
assicurano  la  partecipazione degli enti locali interessati mediante
opportune  procedure  di  raccordo  e  concertazione,  ai sensi della
normativa vigente.