Art. 7. Pianificazione integrata e concertazione con gli enti locali 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nel rispetto del quadro delle competenze amministrative in materia territoriale e ambientale, con apposita normativa e comunque in conformita' al proprio ordinamento, ad adottare i piani e i programmi di cui al presente decreto, assicurando il coordinamento di tali piani e degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali. 2. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani e programmi le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano la partecipazione degli enti locali interessati mediante opportune procedure di raccordo e concertazione, ai sensi della normativa vigente.