Art. 7.
                  (Disposizioni finali e attuative)

  1.   Mediante   uno   o   piu'  regolamenti  da  adottare  a  norma
dell'articolo  117,  sesto  comma, della Costituzione e dell'articolo
17,  comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentite le
Commissioni  parlamentari  competenti,  nel  rispetto  dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, si provvede:
  a)  alla  individuazione  del nucleo essenziale dei piani di studio
scolastici  per  la  quota  nazionale  relativamente  agli  obiettivi
specifici   di   apprendimento,  alle  discipline  e  alle  attivita'
costituenti  la  quota  nazionale dei piani di studio, agli orari, ai
limiti di flessibilita' interni nell'organizzazione delle discipline;
b)  alla  determinazione  delle  modalita' di valutazione dei crediti
scolastici;
  c)  alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per
la   spendibilita'  nazionale  dei  titoli  professionali  conseguiti
all'esito dei percorsi formativi, nonche' per i passaggi dai percorsi
formativi ai percorsi scolastici.
  2.  Le  norme  regolamentari  di  cui  al comma 1, lettera c), sono
definite  previa  intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3.  Il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
presenta  ogni  tre  anni  al  Parlamento  una  relazione sul sistema
educativo di istruzione e di formazione professionale.
  4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono
iscriversi,   secondo   criteri   di   gradualita'   e  in  forma  di
sperimentazione,  compatibilmente  con  la disponibilita' dei posti e
delle  risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti
dall'ordinamento  e  nel  rispetto  dei  limiti  posti  alla  finanza
comunale  dal  patto  di  stabilita',  al  primo  anno  della  scuola
dell'infanzia  i bambini e le bambine che compiono i tre anni di eta'
entro   il   28   febbraio  2004,  ovvero  entro  date  ulteriormente
anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma
1,  lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al
primo   anno   della   scuola  primaria,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie  di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i
sei anni di eta' entro il 28 febbraio 2004.
  5.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1,
lettera  f),  e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla
scuola   dell'infanzia   statale  e  alla  scuola  primaria  statale,
determinati  nella  misura  massima  di  12.731  migliaia di euro per
l'anno  2003,  45.829  migliaia  di  euro  per  l'anno  2004 e 66.198
migliaia  di  euro  a  decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca.  Il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede a modulare
le  anticipazioni,  anche  fino  alla  data  del  30  aprile  di  cui
all'articolo  2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto
del predetto limite di spesa.
  6.  All'attuazione  del  piano programmatico di cui all'articolo 1,
comma  3,  si  provvede,  compatibilmente  con  i  vincoli di finanza
pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge
finanziaria,  in  coerenza  con  quanto  previsto  dal  Documento  di
programmazione economico-finanziaria.
  7.  Lo  schema  di  ciascuno  dei  decreti  legislativi di cui agli
articoli  1  e  4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi
dell'articolo  11-ter,  comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
  8.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 7 la cui attuazione
determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati
solo   successivamente   all'entrata   in   vigore  di  provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  9.  Il  parere  di  cui  all'articolo 1, comma 2, primo periodo, e'
espresso  dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario.
  10.   Con   periodicita'  annuale,  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  ed  il Ministero dell'economia e
delle  finanze  procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie,
in  relazione  alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle
somme  stanziate  annualmente  in  bilancio  per  lo  stesso fine. Le
eventuali   maggiori   spese  dovranno  trovare  copertura  ai  sensi
dell'articolo  11-ter,  comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
  11.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, e' abrogata.
  13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, e' abrogata.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 28 marzo 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                                Moratti,   Ministro  dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
  Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Note all'art. 7:
              - Per  l'art.  117, sesto comma, della Costituzione, si
          veda nelle note riportate all'art. 2.
              - Per  l'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n. 440, si veda nelle note riportate all'art. 2.
              - Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si
          veda nelle note riportate all'art. 1.
              - La  legge  5  agosto  1978, n. 468, reca: "Riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia  di  bilancio".  L'art.  11-ter, commi 2 e 7, cosi'
          recita:
              "11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).
              (Omissis).
              2.   I   disegni   di  legge,  gli  schemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.
              (Omissis).
              7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il  quale, ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
              - La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge-quadro
          in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".
              - La  legge  20 gennaio 1999, n. 9, reca: "Disposizioni
          urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione".