Art. 7. 
 
           Ufficio per il contrasto delle discriminazioni 
 
  1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -
Dipartimento per le pari opportunita' un ufficio  per  la  promozione
della parita' di trattamento e  la  rimozione  delle  discriminazioni
fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di  controllo
e garanzia delle parita' di  trattamento  e  dell'operativita'  degli
strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo  autonomo
e imparziale, attivita' di promozione della parita' e di rimozione di
qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine
etnica, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le
stesse discriminazioni possono  avere  su  donne  e  uomini,  nonche'
dell'esistenza  di  forme  di  razzismo  a  carattere   culturale   e
religioso. 
  2. In particolare, i compiti dell'ufficio di cui al comma 1 sono  i
seguenti: 
    a)  fornire  assistenza,  nei  procedimenti   giurisdizionali   o
amministrativi intrapresi, alle persone  che  si  ritengono  lese  da
comportamenti  discriminatori,  anche  secondo  le   forme   di   cui
all'articolo 425 del codice di procedura civile; 
    b) svolgere, nel rispetto  delle  prerogative  e  delle  funzioni
dell'autorita'  giudiziaria,  inchieste   al   fine   di   verificare
l'esistenza di fenomeni discriminatori; 
    c)  promuovere  l'adozione,  da  parte  di  soggetti  pubblici  e
privati, in particolare da parte delle associazioni e degli  enti  di
cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi  compresi  progetti  di
azioni positive, dirette a evitare  o  compensare  le  situazioni  di
svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica; 
    d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti  di
tutela   vigenti   anche   mediante   azioni   di   sensibilizzazione
dell'opinione pubblica sul principio della parita' di  trattamento  e
la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione; 
    e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse  alle
discriminazioni per razza  e  origine  etnica,  nonche'  proposte  di
modifica della normativa vigente; 
    f)   redigere   una   relazione   annuale   per   il   Parlamento
sull'effettiva applicazione del principio di parita' di trattamento e
sull'efficacia  dei  meccanismi  di  tutela,  nonche'  una  relazione
annuale al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sull'attivita'
svolta; 
    g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione  e  scambi  di
esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di
cui all'articolo 6,  con  le  altre  organizzazioni  non  governative
operanti nel settore e con gli istituti specializzati di  rilevazione
statistica, anche al fine di elaborare  linee  guida  in  materia  di
lotta alle discriminazioni. 
  3. L'ufficio ha facolta' di richiedere ad enti, persone ed  imprese
che ne siano in possesso, di fornire le informazioni e di  esibire  i
documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma
2. 
  4. L'ufficio, diretto da un responsabile  nominato  dal  Presidente
del Consiglio dei Ministri o da  un  Ministro  da  lui  delegato,  si
articola secondo le modalita' organizzative  fissate  con  successivo
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  con  cui  si
provvede  ad  apportare  le  opportune  modifiche  al   decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante
ordinamento delle strutture generali della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del  4
settembre 2002. 
  5.  L'ufficio  puo'  avvalersi  anche   di   personale   di   altre
amministrazioni pubbliche,  ivi  compresi  magistrati  e  avvocati  e
procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o fuori
ruolo, nonche' di esperti e consulenti esterni. Si applica l'articolo
17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
  6. Il numero dei soggetti di cui al comma 5 e' determinato  con  il
decreto di cui al comma 4, secondo quanto previsto  dall'articolo  29
della legge 23 agosto 1988, n. 400  e  dall'articolo  9  del  decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 303. 
  7. Gli esperti di cui al comma 5 sono scelti  tra  soggetti,  anche
estranei   alla   pubblica   amministrazione,   dotati   di   elevata
professionalita' nelle materie giuridiche, nonche' nei settori  della
lotta alle discriminazioni, dell'assistenza materiale  e  psicologica
ai soggetti  in  condizioni  disagiate,  del  recupero  sociale,  dei
servizi  di  pubblica  utilita',  della   comunicazione   sociale   e
dell'analisi delle politiche pubbliche. 
  8. Sono fatte salve le competenze delle regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'art. 425 del Codice di procedura civile
          e' il seguente: 
              «Art. 425 (Richiesta  di  informazioni  e  osservazioni
          alle  associazioni  sindacali).  -  Su  istanza  di  parte,
          l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha  facolta'
          di rendere in  giudizio,  tramite  un  suo  rappresentante,
          informazioni  e  osservazioni   orali   o   scritte.   Tali
          informazioni e osservazioni possono essere rese  anche  nel
          luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso  ai  sensi
          del terzo comma dell'art. 421. 
              A tal fine il giudice puo' disporre ai sensi del  sesto
          comma dell'art. 420. 
              Il giudice puo' richiedere alle associazioni  sindacali
          il testo dei contratti  e  accordi  collettivi  di  lavoro,
          anche aziendali, da applicare nella causa.». 
              - Il testo dell'art. 17, commi 14 e 17, della legge  15
          maggio 1997, n. 127  (Misure  urgenti  per  lo  snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo), e' il seguente: 
              «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). 
              (Omissis). 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di' appartenenza sono tenute ad adottare  il  provvedimento
          di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla 
          richiesta 
              (Omissis). 
              17. Al comando si provvede  con  decreto  dei  Ministri
          competenti, sentito l'impiegato.». 
              - Il testo dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'   il
          seguente: 
              «Art. 29 (Consulenti e comitati di consulenza). - 1. Il
          Presidente del Consiglio dei  ministri  puo'  avvalersi  di
          consulenti e costituire comitati di consulenza, di  ricerca
          o di studio su specifiche questioni. 
              2. Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo
          determinato   da   conferire    a    magistrati,    docenti
          universitari,  avvocati  dello  Stato,  dirigenti  e  altri
          dipendenti delle amministrazioni dello  Stato,  degli  Enti
          pubblici,  anche  economici,  delle  aziende  a  prevalente
          partecipazione  pubblica  o  anche  ad   esperti   estranei
          all'amministrazione dello Stato.». 
              - Il testo  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999,  n.  303  (Ordinamento  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15
          marzo 1997, n. 59), e' il seguente: 
              «Art.  9  (Personale  della  Presidenza).  -   1.   Gli
          incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono  conferiti
          secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e
          19 del decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,   relativi,
          rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta
          collaborazione ed  alle  altre  strutture,  ferma  restando
          l'applicabilita',  per  gli  incarichi  di   direzione   di
          dipartimento, dell'art. 28 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresi'
          restando l'applicabilita' degli articoli 18, comma 3, e 31,
          comma 4, della legge stessa. 
              2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro
          di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i
          limiti di  cui  all'art.  11,  comma  4;  di  personale  di
          prestito, proveniente da altre  amministrazioni  pubbliche,
          ordini,  organi,  enti  o  istituzioni,  in  posizione   di
          comando, fuori  ruolo,  o  altre  corrispondenti  posizioni
          disciplinate  dai  rispettivi  ordinamenti;  di   personale
          proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
          a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
          funzioni individuate come  di  diretta  collaborazione;  di
          consulenti  o  esperti,  anche   estranei   alla   pubblica
          amministrazione, nominati  per  speciali  esigenze  secondo
          criteri e limiti fissati dal Presidente. 
              3. In materia di reclutamento del personale  di  ruolo,
          il Presidente, con  proprio  decreto,  puo'  istituire,  in
          misura non superiore al 20 per cento dei posti disponibili,
          una riserva  di  posti  per  l'inquadramento  selettivo,  a
          parita'   di   qualifica,   del    personale    di    altre
          amministrazioni in servizio  presso  la  Presidenza  ed  in
          possesso di requisiti professionali adeguati  e  comprovati
          nel tempo. 
              4. Il rapporto di lavoro del personale di  ruolo  della
          Presidenza e' disciplinato dalla contrattazione  collettiva
          e dalle leggi che regolano il rapporto di  lavoro  privato,
          in  conformita'  delle  norme  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del
          comparto di contrattazione per la Presidenza.  Tale  regime
          si  applica,   relativamente   al   trattamento   economico
          accessorio e fatta eccezione per gli  estranei  e  per  gli
          appartenenti  a  categorie  sottratte  alla  contrattazione
          collettiva, al personale che presso la  Presidenza  ricopre
          incarichi dirigenziali  ed  al  personale  di  prestito  in
          servizio presso la Presidenza stessa. 
              5. Il Presidente, con proprio  decreto,  stabilisce  il
          contingente del personale di prestito, ai  sensi  dell'art.
          11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le
          corrispondenti  risorse   finanziarie   da   stanziare   in
          bilancio.  Appositi  contingenti  sono  previsti   per   il
          personale  delle  forze  di  polizia,   per   le   esigenze
          temporanee di cui all'art. 39, comma  22,  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, nonche' per il personale di prestito
          utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione.  Il
          Presidente puo' ripartire per aree funzionali, in relazione
          alle  esigenze  ed  alle  disponibilita'   finanziarie,   i
          contingenti del personale di prestito,  dei  consulenti  ed
          esperti. Al giuramento di  un  nuovo  Governo,  cessano  di
          avere effetto i  decreti  di  utilizzazione  del  personale
          estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e
          segreterie delle autorita' politiche. Il restante personale
          di   prestito   e'   restituito   entro   sei   mesi   alle
          amministrazioni di appartenenza, salva proroga del  comando
          o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica
          e motivata richiesta dei dirigenti proposti alle  strutture
          della Presidenza. 
              6. Il Presidente, con proprio  decreto,  stabilisce  il
          trattamento  economico  del  Segretario  generale   e   dei
          vicesegretari generali, nonche' i compensi da corrispondere
          ai consulenti, agli esperti,  al  personale  estraneo  alla
          pubblica amministrazione. 
              7. Ai decreti di cui al presente articolo ed  a  quelli
          di cui  agli  articoli  7  e  8  non  sono  applicabili  la
          disciplina di cui all'art. 17 della legge 23  agosto  1988,
          n. 400, e quella di cui all'art. 3, commi 1, 2 e  3,  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente puo' richiedere
          il parere del Consiglio di Stato e della  Corte  dei  conti
          sui decreti di cui all'art. 8.».